Art. 20
Valutazione della soddisfacente precisione del modello interno di misurazione del rischio, compreso il modello di determinazione del prezzo
In vigore dal 13 mar 2024
Valutazione della soddisfacente precisione del modello interno di misurazione del rischio, compreso il modello di determinazione del prezzo
1. Nel valutare se il modello interno di misurazione del rischio, compreso qualsiasi modello di determinazione del prezzo, abbia dato prova, sulla base dei riscontri storici, di misurare i rischi con soddisfacente precisione e non differisca in misura significativa dai modelli utilizzati dall’ente per i suoi modelli interni di misurazione del rischio come previsto all’articolo 325 duosexagies, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti
a)
verificano se l’ente disponga di inventari comprendenti
i)
le funzioni o i metodi di determinazione del prezzo utilizzati nel modello interno di misurazione del rischio e le funzioni o i metodi di determinazione del prezzo utilizzati per calcolare il valore del portafoglio alla chiusura;
ii)
per ciascuna delle funzioni o dei metodi di determinazione del prezzo di cui al punto i), una descrizione concisa, le caratteristiche principali, le ipotesi, i parametri fondamentali di tali funzioni o metodi di determinazione del prezzo, il modo in cui tali caratteristiche, ipotesi e parametri sono stati calibrati e le modalità di applicazione di tali funzioni o metodi di determinazione del prezzo;
iii)
una descrizione dell’insieme degli strumenti finanziari e delle merci inclusi nel modello interno di misurazione del rischio interessati da ogni funzione o metodo di determinazione del prezzo;
iv)
una descrizione dell’insieme degli strumenti finanziari e delle merci interessati da ogni funzione o metodo di determinazione del prezzo nel calcolo del valore del portafoglio alla chiusura;
v)
uno o più parametri per misurare la rilevanza delle posizioni il cui prezzo è determinato con la funzione o il metodo di determinazione del prezzo corrispondente nel modello interno di misurazione del rischio;
vi)
uno o più parametri per misurare la rilevanza delle posizioni il cui prezzo è determinato con la funzione e il metodo di determinazione del prezzo corrispondenti nel calcolo del valore del portafoglio alla chiusura;
vii)
un’associazione completa tra le funzioni e i metodi di determinazione del prezzo utilizzati nel modello interno di misurazione del rischio e le funzioni e i metodi utilizzati nel calcolo del valore del portafoglio alla chiusura;
b)
verificano se gli inventari di cui alla lettera a) sono aggiornati almeno una volta all’anno e se le politiche interne dell’ente prevedono un aggiornamento specifico ogniqualvolta ciò sia necessario a causa di variazioni sostanziali delle informazioni contenute negli inventari;
c)
verificano se tutte le differenze tra le funzioni di determinazione del prezzo utilizzate per calcolare il valore alla chiusura e le funzioni di determinazione del prezzo utilizzate nel modello interno di misurazione del rischio sono convalidate nell’ambito della convalida interna di cui all’articolo 325 tersexagies del regolamento (UE) n. 575/2013;
d)
valutano, sulla base dei risultati dell’assegnazione di profitti e perdite e dei risultati dei test retrospettivi, se esistono funzioni di determinazione del prezzo che possono presentare carenze;
e)
analizzano le conclusioni contenute nelle relazioni più recenti relative alla convalida interna dell’ente di cui all’articolo 325 tersexagies del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda l’accuratezza del modello interno di misurazione del rischio;
f)
analizzano le conclusioni contenute nelle relazioni più recenti sulla verifica interna dell’ente dell’accuratezza del modello interno di misurazione del rischio di cui all’articolo 325 duosexagies, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013;
g)
verificano se l’ente ha documentato le differenze tra il modello interno di misurazione del rischio e i modelli utilizzati dall’ente ai fini della gestione interna del rischio per lo stesso insieme di posizioni e se l’ente è in grado di spiegare tali differenze;
h)
analizzano i risultati dei test effettuati dall’ente nell’ambito della propria convalida interna per verificare se le ipotesi sulle quali si fonda il modello interno di misurazione del rischio sono adeguate e non sottovalutano o sopravvalutano il rischio, come previsto all’articolo 325 tersexagies, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, in particolare per le unità di negoziazione che presentano le differenze maggiori tra i requisiti di fondi propri calcolati conformemente al metodo standardizzato alternativo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013 e i requisiti di fondi propri calcolati conformemente al modello interno di misurazione del rischio.
Ai fini della lettera d), le autorità competenti possono, se del caso, imporre all’ente di calcolare, su una serie di strumenti e merci per i quali l’autorità competente intende verificare l’accuratezza delle funzioni di determinazione del prezzo, le variazioni teoriche del rischio di cui al capo 2, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2059 (10) e le variazioni ipotetiche di cui al capo 1, sezione 2, del medesimo regolamento delegato, e di giustificare le differenze di risultato tra le due misure.
2. Se le posizioni corrispondenti alle classi di prodotti assegnate a un’unità di negoziazione sono contabilizzate back-to-back con quelle di un altro soggetto del gruppo che non rientra nell’ambito del massimo livello di consolidamento all’interno dell’Unione, e l’autorità competente necessita di maggiori prove per verificare che il modello interno di misurazione del rischio presenti una soddisfacente precisione, l’autorità competente può imporre agli enti di fornire
a)
le variazioni reali, ipotetiche e teoriche del rischio nell’arco di sessanta giorni lavorativi del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione, senza considerare eventuali coperture con il soggetto del gruppo;
b)
le misure del valore a rischio a livello di unità di negoziazione di cui all’articolo 325 novoquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 nell’arco di sessanta giorni lavorativi, senza considerare eventuali coperture con il soggetto del gruppo;
c)
una valutazione dei risultati dell’assegnazione di profitti e perdite e dei risultati dei test retrospettivi alla luce delle variazioni dei valori del portafoglio di cui alla lettera a) e delle misure del valore a rischio di cui alla lettera b).
3. Se il rischio di mercato delle posizioni corrispondenti ad alcune classi di prodotti è trasferito a un altro soggetto del gruppo che non rientra nell’ambito del massimo livello di consolidamento all’interno dell’Unione e se gli effetti di tale trasferimento sono di fatto simili a quelli delle posizioni contabilizzate back-to-back, le autorità competenti possono applicare il paragrafo 2.
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