Art. 18 · Valutazione dell’adeguatezza degli scenari delle prove di reverse stress e delle prove di stress ad hoc

Art. 18

Valutazione dell’adeguatezza degli scenari delle prove di reverse stress e delle prove di stress ad hoc

In vigore dal 13 mar 2024
Valutazione dell’adeguatezza degli scenari delle prove di reverse stress e delle prove di stress ad hoc 1.   Nel valutare l’adeguatezza degli scenari delle prove di reverse stress di cui all’articolo 325 duosexagies, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti verificano se a) l’unità di controllo del rischio applica la prova di reverse stress come strumento per individuare possibili combinazioni di eventi gravi e concentrazioni di rischi all’interno dell’ente, compresi gli eventi gravi e le concentrazioni di rischi derivanti da rischi ambientali; b) l’analisi effettuata con la prova di reverse stress integra le normali prove di stress; c) nell’individuare lo scenario o gli scenari risultanti dalle prove di reverse stress, l’unità di controllo del rischio valuta i) le linee di business in cui i modelli tradizionali di gestione del rischio indicano un compromesso eccezionalmente buono tra rischio e rendimento; ii) nuovi prodotti e nuovi mercati che non hanno subito gravi tensioni; iii) esposizioni per le quali non esistono mercati liquidi nei due sensi (two-way); iv) esposizioni in valuta estera ancorate oppure soggette a un limite minimo o massimo rispetto ad altre valute; v) posizioni in opzioni molto scoperte, in particolare le opzioni digitali; vi) eventi non considerati nel periodo di stress utilizzato per calibrare le misure del rischio di perdita attesa di cui all’articolo 325 quinquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013; vii) rischi ambientali sotto forma di rischi fisici e di transizione. 2.   Nel valutare l’adeguatezza degli scenari delle prove di stress ad hoc nell’ambito dei programmi di prove di stress di cui all’articolo 325 duosexagies, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente verifica se l’unità di controllo del rischio, nell’elaborare gli scenari delle prove di stress ad hoc in questione, tiene conto della composizione, all’ultima data di riferimento, del portafoglio di posizioni incluse nell’ambito di applicazione del modello interno. Le autorità competenti verificano in particolare a) se l’unità di controllo del rischio utilizza i risultati ottenuti dall’analisi di sensitività nei confronti di singoli fattori di rischio, considerati singolarmente e nel loro complesso, per individuare scenari che comprendono lo stress di una serie combinata di fattori di rischio plausibili; b) se l’unità di controllo del rischio ha preso esplicitamente in considerazione i seguenti elementi al momento di definire gli scenari delle prove di stress ad hoc: i) l’illiquidità dei mercati in condizioni di mercato critiche, le ampie fluttuazioni dei prezzi, il rischio di concentrazione e i mercati monodirezionali; ii) un evento che determina un aumento della correlazione tra strumenti o fattori di rischio, o uno scenario di brusca variazione dei cambi, derivante da valute soggette ad ancoraggio, limite massimo o minimo al momento della verifica, che escono da tali vincoli, se tale evento si verifica contemporaneamente a un evento di cui al punto i); iii) i rischi di evento per gli strumenti di capitale e il rischio di default imminente e improvviso per le posizioni creditizie, considerando uno dei seguenti elementi: (1) quattro default istantanei con recupero pari a zero delle posizioni debitorie lunghe del portafoglio corrente con la maggiore esposizione e delle due maggiori posizioni lunghe in strumenti di capitale del portafoglio corrente; (2) il rischio di evento derivante da un brusco aumento dei prezzi degli strumenti di capitale per le due maggiori posizioni corte; iv) la non linearità dei prodotti, applicando una rivalutazione completa di tutte le posizioni per riflettere accuratamente gli effetti della non linearità e applicando shock sufficientemente forti da innescare l’esercizio di alcune opzioni molto scoperte, in particolare le opzioni digitali; v) i rischi di evento derivanti da fattori di rischio ambientale; vi) altri rischi che potrebbero non essere adeguatamente riflessi nei modelli interni, compresi i rischi derivanti dall’uso di variabili proxy e il potenziale disallineamento tra una variabile proxy e il rischio sottostante. Ai fini della lettera b), punto i), l’unità di controllo del rischio può prendere in considerazione shock più forti per riflettere l’impossibilità di liquidare tempestivamente le posizioni, in particolare per gli strumenti in contante, per via del fatto che le posizioni sono concentrate o a causa di un brusco aumento dell’illiquidità del mercato. Ai fini della lettera b), punto iv), l’unità di controllo del rischio può in particolare a) valutare il rischio potenziale cui si va incontro quando le posizioni di copertura sono valutate utilizzando una variabile proxy; b) applicare i movimenti dello scenario di stress alla variabile proxy mantenendo costanti le posizioni illiquide.
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