Art. 17 · Valutazione dell’adeguatezza del programma di prove di stress

Art. 17

Valutazione dell’adeguatezza del programma di prove di stress

In vigore dal 13 mar 2024
Valutazione dell’adeguatezza del programma di prove di stress 1.   Nel valutare l’adeguatezza del programma di prove di stress di cui all’articolo 325 duosexagies, paragrafo 1, lettera g), e all’articolo 325 novosexagies, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti verificano se a) l’ente riesamina gli scenari applicati nell’ambito del programma di prove di stress almeno una volta all’anno; b) l’unità di controllo del rischio applica gli scenari delle prove di stress determinati nel programma di prove di stress frequentemente e almeno una volta al mese, e con una frequenza più elevata se l’ente svolge cospicue attività di negoziazione; c) gli scenari da applicare nell’ambito del programma di prove di stress comprendono, oltre agli scenari ipotetici od osservati in un periodo storico, gli scenari risultanti da prove di reverse stress e gli scenari ad hoc concepiti per affrontare i fattori di rischio specifici pertinenti; d) gli scenari di cui alla lettera c) sono riesaminati almeno una volta all’anno. 2.   Le autorità competenti verificano se gli scenari di cui al paragrafo 1, lettera c), sono utilizzati per valutare la ragionevolezza degli elementi che costituiscono i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, compreso il requisito aggiuntivo di fondi propri per il rischio di default, quando tali requisiti di fondi propri sono confrontati con potenziali perdite derivanti da scenari di mercato gravi ma plausibili. 3.   Ai fini del paragrafo 2 le autorità competenti verificano se l’ente, nel valutare la ragionevolezza delle ipotesi del modello di rischio di default, in particolare per quanto riguarda l’individuazione delle concentrazioni del rischio di credito, utilizza tutti gli elementi seguenti: a) perdite derivanti da eventi, compresi gli eventi creditizi; b) declassamenti ipotetici del rating; c) eventi di mercato su tipi specifici di emittenti; d) modifiche delle tipologie e dei parametri delle copule, laddove esplicitamente modellizzati.
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