Art. 14 · Valutazione dell’adeguatezza dei limiti di negoziazione

Art. 14

Valutazione dell’adeguatezza dei limiti di negoziazione

In vigore dal 13 mar 2024
Valutazione dell’adeguatezza dei limiti di negoziazione Nel valutare l’adeguatezza dei limiti di negoziazione di cui all’articolo 103, paragrafo 2, lettera b), punto ii), all’articolo 104 ter, paragrafo 2, lettere c) ed f), e all’articolo 325 duosexagies, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti verificano se a) l’ente dispone di una ripartizione chiara dei limiti di negoziazione che sia coerente con il livello accettabile di rischio fissato dall’ente e con il bilancio di ciascuna unità di negoziazione; b) la scelta dei limiti di negoziazione riflette la strategia di negoziazione dell’unità di negoziazione e la natura dei rischi sottostanti; c) i limiti di negoziazione comprendono quanto segue i) un limite del valore a rischio per il livello massimo di aggregazione del portafoglio al quale è applicato il modello interno; ii) un limite del valore a rischio per ciascuna unità di negoziazione per la quale l’ente calcola il proprio requisito di fondi propri per il rischio di mercato con il modello interno di misurazione del rischio; d) l’ente dispone di un’ulteriore ripartizione dei limiti del valore a rischio, proporzionale alle proprie strategie di negoziazione; e) tutti i limiti interni, compresi quelli di cui alla lettera c), sono correttamente documentati e formalmente approvati; f) nell’ambito del processo di approvazione e aggiornamento dei limiti, l’unità di controllo del rischio valuta e documenta la coerenza e la compatibilità tra i limiti del valore a rischio approvati dall’organo di amministrazione e il resto dei limiti interni non basati sul valore a rischio, comprese le sensibilità o il trigger di perdita; g) l’ente documenta correttamente e approva formalmente un inventario degli strumenti autorizzati e delle posizioni di rischio sottostanti che i trader possono assumere. Ai fini della lettera c), punto i), il limite del valore a rischio è pari alla somma dei singoli limiti del valore a rischio quando non è stata concessa l’autorizzazione a utilizzare il metodo dei modelli interni di cui all’articolo 325, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
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