Art. 13
Valutazione dell’adeguatezza delle relazioni
In vigore dal 13 mar 2024
Valutazione dell’adeguatezza delle relazioni
Nel valutare l’adeguatezza delle relazioni di cui all’articolo 104 ter, paragrafo 2, lettere d) ed f), e all’articolo 325 duosexagies, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti verificano
a)
se l’ente tiene un inventario di tali relazioni, specificandone il contenuto, la frequenza e i destinatari;
b)
se l’inventario di cui alla lettera a) è stato approvato al livello gerarchico adeguato ed è aggiornato in consultazione con l’unità di controllo del rischio.
Storico versioni
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