Art. 13 · Valutazione dell’adeguatezza delle relazioni

Art. 13

Valutazione dell’adeguatezza delle relazioni

In vigore dal 13 mar 2024
Valutazione dell’adeguatezza delle relazioni Nel valutare l’adeguatezza delle relazioni di cui all’articolo 104 ter, paragrafo 2, lettere d) ed f), e all’articolo 325 duosexagies, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti verificano a) se l’ente tiene un inventario di tali relazioni, specificandone il contenuto, la frequenza e i destinatari; b) se l’inventario di cui alla lettera a) è stato approvato al livello gerarchico adeguato ed è aggiornato in consultazione con l’unità di controllo del rischio.
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