Art. 1 · Struttura della valutazione

Art. 1

Struttura della valutazione

In vigore dal 13 mar 2024
Struttura della valutazione 1.   Nel verificare la conformità dell’ente ai requisiti di cui agli articoli 325 unsexagies, 325 duosexagies, 325 septsexagies, 325 octosexagies e 325 novosexagies del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti valutano a) gli aspetti relativi alla governance, conformemente al capo 2 del presente regolamento; b) gli aspetti relativi al modello interno di misurazione del rischio utilizzato per calcolare la misura della perdita attesa e la misura del rischio di scenario di stress, conformemente al capo 3 del presente regolamento; c) gli aspetti relativi al modello interno di rischio di default utilizzato per calcolare il requisito aggiuntivo di fondi propri per il rischio di default, conformemente al capo 4 del presente regolamento. Ai fini del primo comma, le autorità competenti applicano i principi riguardanti la proporzionalità conformemente all’, la qualità della documentazione conformemente all’ e gli accordi di esternalizzazione conformemente all’. 2.   Un’autorità competente che, nell’ambito della valutazione effettuata a norma del presente regolamento, individui carenze significative nel modello interno di misurazione del rischio in relazione ad alcune classi di prodotti di una determinata unità di negoziazione, o che non sia in grado di confermare che tale modello ha dato prova, sulla base dei riscontri storici, di misurare i rischi corrispondenti a tali classi di prodotti con soddisfacente precisione, può a) imporre all’ente di rimuovere da tale unità di negoziazione le posizioni corrispondenti a dette classi di prodotti; oppure b) rifiutare di concedere l’autorizzazione a calcolare i requisiti di fondi propri conformemente al metodo dei modelli interni per tale unità di negoziazione. 3.   Un’autorità competente che giunga alla conclusione che le classi di prodotti in una determinata unità di negoziazione sono contabilizzate back-to-back con quelle di un altro soggetto del gruppo che non rientra nell’ambito del massimo livello di consolidamento all’interno dell’Unione e che tale contabilizzazione back-to-back impedisce all’autorità competente di valutare se il modello interno di misurazione del rischio abbia dato prova, sulla base dei riscontri storici, di misurare i rischi corrispondenti a tali classi di prodotti con soddisfacente precisione, può a) imporre all’ente di rimuovere da tale unità di negoziazione le posizioni corrispondenti a dette classi di prodotti; oppure b) rifiutare di concedere l’autorizzazione a calcolare i requisiti di fondi propri conformemente al metodo dei modelli interni per tale unità di negoziazione. 4.   Se il rischio di mercato delle posizioni corrispondenti ad alcune classi di prodotti è trasferito a un altro soggetto del gruppo che non rientra nell’ambito del massimo livello di consolidamento all’interno dell’Unione e se gli effetti di tale trasferimento sono di fatto simili a quelli delle posizioni contabilizzate back-to-back, l’autorità competente può applicare il paragrafo 3.
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