Art. 5 · Cambiamenti dell’ambito di accreditamento

Art. 5

Cambiamenti dell’ambito di accreditamento

In vigore dal 12 mar 2024
Cambiamenti dell’ambito di accreditamento 1.   Il soggetto qualificato notifica all’Agenzia senza indebito ritardo qualsiasi cambiamento che interessi la sua organizzazione, le sue procedure e il suo personale tale da poter incidere sul suo ambito di accreditamento. 2.   L’Agenzia valuta gli effetti del cambiamento notificato sull’ambito di accreditamento e sui privilegi e decide se sia necessaria un’ulteriore valutazione del soggetto qualificato. 3.   L’Agenzia può modificare l’ambito di accreditamento in funzione della rilevanza del cambiamento e, se del caso, del risultato della valutazione.
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