Art. 4 · Assegnazione di compiti a soggetti qualificati accreditati

Art. 4

Assegnazione di compiti a soggetti qualificati accreditati

In vigore dal 12 mar 2024
Assegnazione di compiti a soggetti qualificati accreditati 1.   L’Agenzia elabora criteri equi e trasparenti per l’assegnazione dei compiti ai soggetti qualificati accreditati a norma dell’. L’Agenzia comunica i criteri per l’assegnazione dei compiti a tutti i soggetti qualificati. 2.   Nell’elaborare i criteri di assegnazione di cui al paragrafo 1 si tiene conto di quanto segue: a) la portata dei compiti; b) la qualifica e l’esperienza nel settore di attività in questione, compresi i prerequisiti tecnici, personali, organizzativi e procedurali per lo svolgimento dei compiti che devono essere assegnati; c) la disponibilità e la capacità del soggetto qualificato a svolgere i compiti nei tempi richiesti e al livello tecnico, qualitativo e professionale richiesto; d) l’interfaccia con la persona fisica o giuridica soggetta al regolamento (UE) 2018/1139, in particolare la prossimità, la capacità e la competenza a comunicare efficacemente con quest’ultima; e) l’efficienza dal punto di vista dei costi. 3.   Nell’assegnare compiti ai soggetti qualificati, l’Agenzia stipula un contratto scritto che stabilisca almeno: a) i compiti da svolgersi; b) la dichiarazione, le relazioni e la documentazione che il soggetto qualificato deve fornire; c) le condizioni tecniche che il soggetto qualificato deve soddisfare nello svolgimento dei compiti assegnatigli; d) la corrispondente copertura della responsabilità; e) la protezione data alle informazioni acquisite dal soggetto qualificato nell’ambito dello svolgimento dei compiti assegnatigli; f) la remunerazione del soggetto qualificato. L’Agenzia assegna al soggetto qualificato l’incarico di eseguire i compiti, comprese le funzioni di gestione tecnica, mediante un ordine di incarico in cui è descritta dettagliatamente la portata del compito da svolgere. 4.   Quando assegna un compito a un soggetto qualificato, l’Agenzia garantisce che quest’ultimo soddisfa tutti i requisiti essenziali di cui all’allegato VI del regolamento (UE) 2018/1139.
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