Art. 4
Assegnazione di compiti a soggetti qualificati accreditati
In vigore dal 12 mar 2024
Assegnazione di compiti a soggetti qualificati accreditati
1. L’Agenzia elabora criteri equi e trasparenti per l’assegnazione dei compiti ai soggetti qualificati accreditati a norma dell’. L’Agenzia comunica i criteri per l’assegnazione dei compiti a tutti i soggetti qualificati.
2. Nell’elaborare i criteri di assegnazione di cui al paragrafo 1 si tiene conto di quanto segue:
a)
la portata dei compiti;
b)
la qualifica e l’esperienza nel settore di attività in questione, compresi i prerequisiti tecnici, personali, organizzativi e procedurali per lo svolgimento dei compiti che devono essere assegnati;
c)
la disponibilità e la capacità del soggetto qualificato a svolgere i compiti nei tempi richiesti e al livello tecnico, qualitativo e professionale richiesto;
d)
l’interfaccia con la persona fisica o giuridica soggetta al regolamento (UE) 2018/1139, in particolare la prossimità, la capacità e la competenza a comunicare efficacemente con quest’ultima;
e)
l’efficienza dal punto di vista dei costi.
3. Nell’assegnare compiti ai soggetti qualificati, l’Agenzia stipula un contratto scritto che stabilisca almeno:
a)
i compiti da svolgersi;
b)
la dichiarazione, le relazioni e la documentazione che il soggetto qualificato deve fornire;
c)
le condizioni tecniche che il soggetto qualificato deve soddisfare nello svolgimento dei compiti assegnatigli;
d)
la corrispondente copertura della responsabilità;
e)
la protezione data alle informazioni acquisite dal soggetto qualificato nell’ambito dello svolgimento dei compiti assegnatigli;
f)
la remunerazione del soggetto qualificato.
L’Agenzia assegna al soggetto qualificato l’incarico di eseguire i compiti, comprese le funzioni di gestione tecnica, mediante un ordine di incarico in cui è descritta dettagliatamente la portata del compito da svolgere.
4. Quando assegna un compito a un soggetto qualificato, l’Agenzia garantisce che quest’ultimo soddisfa tutti i requisiti essenziali di cui all’allegato VI del regolamento (UE) 2018/1139.
Storico versioni
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