Art. 2 · Sistema di accreditamento dei soggetti qualificati

Art. 2

Sistema di accreditamento dei soggetti qualificati

In vigore dal 12 mar 2024
Sistema di accreditamento dei soggetti qualificati 1.   L’Agenzia istituisce e mantiene un sistema di accreditamento dei soggetti qualificati. Tale sistema comprende le procedure che disciplinano tutti i seguenti aspetti: a) l’accreditamento iniziale dei soggetti qualificati; b) la sorveglianza e la valutazione continue della conformità dei soggetti qualificati accreditati; c) la modifica, la sospensione, la limitazione e la revoca dell’accreditamento; d) un meccanismo di risoluzione delle controversie utilizzabile almeno per le decisioni dell’Agenzia di cui all’, paragrafo 5, e all’, paragrafo 3, del presente regolamento. Il sistema di accreditamento e i risultati dell’accreditamento iniziale e della sorveglianza e valutazione continue dei soggetti qualificati accreditati sono documentati e detenuti dall’Agenzia. 2.   Qualora un’autorità nazionale competente abbia già accreditato un soggetto qualificato in conformità a un atto di esecuzione adottato sulla base dell’articolo 62, paragrafo 14, lettera e), del regolamento (UE) 2018/1139, l’Agenzia può chiedere all’autorità nazionale competente che ha rilasciato l’accreditamento di fornirle le relative relazioni di accreditamento. 3.   Qualora intendano accreditare congiuntamente un soggetto interessato, l’Agenzia e una o più autorità nazionali competenti concludono un accordo sui rispettivi ruoli e le rispettive responsabilità per quanto riguarda le procedure del sistema di accreditamento di cui al punto 1 del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2024:1403:oj#art-2