Art. 2
Sistema di accreditamento dei soggetti qualificati
In vigore dal 12 mar 2024
Sistema di accreditamento dei soggetti qualificati
1. L’Agenzia istituisce e mantiene un sistema di accreditamento dei soggetti qualificati. Tale sistema comprende le procedure che disciplinano tutti i seguenti aspetti:
a)
l’accreditamento iniziale dei soggetti qualificati;
b)
la sorveglianza e la valutazione continue della conformità dei soggetti qualificati accreditati;
c)
la modifica, la sospensione, la limitazione e la revoca dell’accreditamento;
d)
un meccanismo di risoluzione delle controversie utilizzabile almeno per le decisioni dell’Agenzia di cui all’, paragrafo 5, e all’, paragrafo 3, del presente regolamento.
Il sistema di accreditamento e i risultati dell’accreditamento iniziale e della sorveglianza e valutazione continue dei soggetti qualificati accreditati sono documentati e detenuti dall’Agenzia.
2. Qualora un’autorità nazionale competente abbia già accreditato un soggetto qualificato in conformità a un atto di esecuzione adottato sulla base dell’articolo 62, paragrafo 14, lettera e), del regolamento (UE) 2018/1139, l’Agenzia può chiedere all’autorità nazionale competente che ha rilasciato l’accreditamento di fornirle le relative relazioni di accreditamento.
3. Qualora intendano accreditare congiuntamente un soggetto interessato, l’Agenzia e una o più autorità nazionali competenti concludono un accordo sui rispettivi ruoli e le rispettive responsabilità per quanto riguarda le procedure del sistema di accreditamento di cui al punto 1 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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