Art. 1
Modifica del regolamento (CE) n. 1768/95
In vigore dal 11 mar 2024
Modifica del regolamento (CE) n. 1768/95
L’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1768/95 è sostituito dal seguente:
«2. Qualora tale persona abbia violato intenzionalmente o per negligenza l’obbligo di cui all’articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, del regolamento di base, per quanto concerne una o più varietà dello stesso titolare, il risarcimento dovuto a quest’ultimo per ogni ulteriore danno a norma dell’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento di base può comprendere i costi delle indagini svolte dal titolare per determinare e valutare la portata di tale violazione.».
Storico versioni
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