Art. 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 272/2012
In vigore dal 11 mar 2024
Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 272/2012
Il regolamento delegato (UE) n. 272/2012 è così modificato:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Recupero integrale dei costi di vigilanza
Le commissioni imposte alle agenzie di rating del credito coprono:
a)
tutti i costi diretti e indiretti connessi alla vigilanza esercitata dall’Autorità sulle agenzie di rating del credito ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009, compresi quelli derivanti dalla registrazione e dalla certificazione delle agenzie di rating del credito;
b)
tutti i costi legati al rimborso dei costi diretti e indiretti sostenuti dalle autorità competenti alle quali l’Autorità ha delegato compiti ai sensi dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1060/2009;
c)
tutti i costi legati al rimborso dei costi diretti e indiretti sostenuti dalle autorità competenti che hanno prestato assistenza all’Autorità ai sensi dell’articolo 23 quater, paragrafo 4, e dell’articolo 23 quinquies, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1060/2009.»;
2)
l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
Fatturato applicabile
1. Ai fini del calcolo delle commissioni di cui all’articolo 5, all’articolo 7, paragrafo 1, e all’articolo 11, paragrafi 1 e 2, il fatturato applicabile per un determinato esercizio (n) è costituito dalle entrate dell’agenzia di rating provenienti dalle attività di rating e da servizi accessori pubblicate nei suoi conti sottoposti a revisione dell’anno (n-2).
2. Se l’agenzia di rating non ha svolto attività nel corso dell’intero anno (n-2), le entrate applicabili sono stimate sulla base dell’estrapolazione di tale importo per l’intero esercizio.
3. Le agenzie di rating del credito forniscono annualmente all’Autorità i conti sottoposti a revisione di cui al paragrafo 1. Tali conti distinguono tra entrate provenienti dalle attività di rating e da servizi accessori, e sono trasmessi all’Autorità per via elettronica entro il 30 settembre di ogni anno (n-1).
4. Se le entrate di cui al paragrafo 1 sono segnalate in una valuta diversa dall’euro, l’Autorità converte dette entrate in euro utilizzando il tasso medio di cambio dell’euro applicabile al periodo nel quale sono state registrate tali entrate. A tal fine l’Autorità utilizza il tasso di cambio di riferimento dell’euro pubblicato dalla Banca centrale europea.»
;
3)
all’articolo 4, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«I ritardi di pagamento sono maggiorati degli interessi di mora di cui all’articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
(*1) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj).»;"
4)
l’articolo 5 è così modificato:
a)
al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
l’importo da prendere in considerazione per il calcolo della commissione annuale di vigilanza per un determinato esercizio è la stima della spesa di cui alla lettera a), al netto della commissione annuale di vigilanza di cui all’articolo 7;»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. La commissione annuale di vigilanza è pagata in un’unica rata, da versare entro la fine del mese di marzo dell’anno al quale si riferisce.
L’Autorità invia alle agenzie di rating del credito interessate una nota di addebito che specifica l’importo della commissione annuale di vigilanza almeno 30 giorni di calendario prima del giorno in cui devono essere pagate le commissioni annuali.
La commissione annuale di vigilanza non è rimborsata.»
;
5)
all’articolo 6, i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
«7. L’Autorità non rimborsa una commissione di registrazione già pagata se un’agenzia di rating del credito ritira la domanda di registrazione prima che l’Autorità abbia adottato la decisione di registrazione o di rifiuto della registrazione, debitamente motivata.
8. In deroga all’articolo 5, un’agenzia di rating del credito registrata tenuta a pagare una commissione annuale di vigilanza ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, paga nell’anno della sua registrazione una commissione di vigilanza iniziale calcolata come segue:
commissione di un’agenzia di rating del credito per il primo anno di registrazione = commissione di registrazione * coefficiente
Coefficiente =
.
Le agenzie di rating del credito pagano la commissione di vigilanza per il primo anno dopo aver ricevuto notifica dall’Autorità dell’esito positivo della registrazione ed entro 30 giorni di calendario dalla data di emissione della nota di addebito dell’Autorità.
Tuttavia un’agenzia di rating del credito registrata durante il mese di dicembre non è tenuta a pagare una commissione annuale di vigilanza per l’anno in cui è stata registrata.»
;
6)
all’articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le agenzie di rating del credito certificate sono tenute a versare la commissione annuale di vigilanza entro la fine del mese di marzo dell’anno al quale essa si riferisce. Almeno 30 giorni di calendario prima di tale data, l’Autorità invia alle agenzie di rating del credito certificate una fattura che specifica l’importo della commissione annuale di vigilanza.»
;
7)
all’articolo 8, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Se un’agenzia di rating del credito ritira la domanda di certificazione prima che l’Autorità le abbia notificato che la domanda è completa ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1060/2009, l’Autorità rimborsa la metà della commissione di certificazione. Se la domanda è ritirata dopo tale data, ma prima che l’Autorità adotti la decisione di certificazione o di rifiuto della certificazione, debitamente motivata, l’Autorità non rimborsa la commissione di certificazione.
4. In deroga all’articolo 7, un’agenzia di rating del credito certificata tenuta a pagare una commissione annuale di vigilanza ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, è esentata dal pagamento della commissione di vigilanza nell’anno in cui la sua certificazione diventa effettiva.
La commissione annuale di vigilanza deve essere corrisposta dall’agenzia di rating del credito certificata nell’anno successivo alla sua certificazione da parte dell’Autorità conformemente all’articolo 7.»
.
Storico versioni
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