Art. 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2022/805
In vigore dal 11 mar 2024
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2022/805
Il regolamento delegato (UE) 2022/805 è così modificato:
1)
è inserito l’articolo 2 bis seguente:
«Articolo 2 bis
Recupero integrale dei costi di vigilanza
Le commissioni addebitate agli amministratori di indici di riferimento coprono:
a)
tutti i costi diretti e indiretti connessi alla vigilanza esercitata dall’ESMA sugli amministratori di indici di riferimento a norma del regolamento (UE) 2016/1011, compresi i costi derivanti dal riconoscimento, dall’autorizzazione o dall’estensione dell’autorizzazione;
b)
tutti i costi legati al rimborso dei costi diretti e indiretti sostenuti dalle autorità competenti alle quali l’ESMA ha delegato compiti a norma del regolamento (UE) 2016/1011.»;
2)
all’articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:
«In deroga all’articolo 4, la commissione annuale di vigilanza nel primo anno per gli amministratori di paesi terzi riconosciuti e per gli amministratori di indici di riferimento critici autorizzati, con riferimento all’anno in cui sono stati riconosciuti o autorizzati, è calcolata applicando alla commissione per il riconoscimento o l’autorizzazione, a seconda dei casi, il coefficiente seguente:
»;
3)
l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
Fatturato applicabile
1. Il fatturato applicabile di un amministratore di indici di riferimento di un paese terzo riconosciuto per un dato anno (n) è costituito dai ricavi generati in relazione all’uso dei suoi indici di riferimento da parte di entità sottoposte a vigilanza nell’Unione, come indicati nei conti dell’anno (n-2) sottoposti a revisione contabile.
2. L’amministratore di indici di riferimento di un paese terzo riconosciuto fornisce all’ESMA, su base annua, dati sottoposti a revisione contabile che confermano i ricavi generati in relazione all’uso dei suoi indici di riferimento nell’Unione. I dati sono certificati da una revisione esterna e sono trasmessi all’ESMA per via elettronica entro il 30 settembre di ogni anno (n-1). L’amministratore di un paese terzo riconosciuto dopo il 30 settembre fornisce i dati immediatamente dopo il riconoscimento ed entro la fine dell’anno civile del riconoscimento. L’amministratore di indici di riferimento di un paese terzo riconosciuto fornisce i documenti contenenti i dati sottoposti a revisione contabile in una lingua comunemente utilizzata nel settore dei servizi finanziari.
3. Se l’amministratore di indici di riferimento di un paese terzo riconosciuto non ha svolto attività per l’intero anno (n-2), l’ESMA stima il fatturato applicabile di tale amministratore estrapolando all’intero anno (n-2) il valore calcolato per il numero di mesi nei quali l’amministratore di indici di riferimento di un paese terzo riconosciuto ha svolto attività nell’anno (n-2).
4. Se per l’anno (n-2) non sono disponibili conti sottoposti a revisione contabile, l’ESMA utilizza i conti sottoposti a revisione contabile dell’esercizio (n-1).
5. Se i ricavi comunicati sono espressi in una valuta diversa dall’euro, l’ESMA li converte in euro utilizzando il tasso di cambio medio dell’euro applicabile al periodo durante il quale sono stati registrati tali ricavi. A tal fine l’ESMA utilizza il tasso di cambio di riferimento dell’euro pubblicato dalla Banca centrale europea.»
;
4)
all’articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. I ritardi di pagamento sono maggiorati degli interessi di mora di cui all’articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
(*1) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj).»."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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