Art. 1 · Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/360

Art. 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/360

In vigore dal 11 mar 2024
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/360 Il regolamento delegato (UE) 2019/360 è così modificato: 1) l’ è sostituito dal seguente: « Recupero integrale dei costi di vigilanza Le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni coprono: a) tutti i costi diretti e indiretti connessi alla registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni e alla vigilanza esercitata dall’ESMA su questi ultimi in conformità del regolamento (UE) 2015/2365, compresi i costi derivanti dal riconoscimento dei repertori di dati sulle negoziazioni, nonché i costi derivanti dall’estensione della registrazione o dall’estensione del riconoscimento per i repertori di dati sulle negoziazioni che sono già registrati o riconosciuti a norma del regolamento (UE) n. 648/2012; b) tutti i costi legati al rimborso dei costi diretti e indiretti sostenuti dalle autorità competenti che abbiano svolto compiti ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 e a seguito di deleghe di compiti a norma dell’articolo 74 del regolamento (UE) n. 648/2012 e conformemente all’articolo 9 del regolamento (UE) 2015/2365.»; 2) l’ è così modificato: a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Il fatturato applicabile di un determinato repertorio di dati sulle negoziazioni per un determinato anno (n) è costituito dalla somma degli importi di cui alle lettere a) e b), divisa per la somma degli importi di cui alle lettere c) e d): a) i proventi generati dalle funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sulle SFT a norma del regolamento (UE) 2015/2365 sulla base dei conti sottoposti a revisione contabile dell’anno (n–2); b) i proventi applicabili dei servizi accessori, determinati conformemente ai paragrafi 1 e 2, a seconda dei casi, sulla base dei conti sottoposti a revisione contabile dell’anno (n–2); c) i proventi totali di tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati, generati dalle funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sulle SFT a norma del regolamento (UE) 2015/2365 sulla base dei conti sottoposti a revisione contabile dell’anno (n–2); d) i proventi applicabili totali dei servizi accessori di tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati, determinati conformemente ai paragrafi 1 e 2, a seconda dei casi, sulla base dei conti sottoposti a revisione contabile dell’anno (n–2).» ; b) è inserito il seguente paragrafo 3 bis: «3 bis.   I repertori di dati sulle negoziazioni trasmettono all’ESMA, su base annua, i conti sottoposti a revisione contabile di cui ai paragrafi 1 e 2. Tale trasmissione avviene per via elettronica entro il 30 settembre di ogni anno (n–1).» ; c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Se il repertorio di dati sulle negoziazioni non ha svolto attività per l’intero anno (n – 2), l’ESMA stima il suo fatturato applicabile conformemente al paragrafo 3 ed estrapolando all’intero anno (n – 2) il valore calcolato per il numero di mesi nei quali il repertorio di dati sulle negoziazioni ha svolto attività nell’anno (n–2).» ; d) sono aggiunti i paragrafi 5 e 6 seguenti: «5.   Se per l’anno (n–2) non sono disponibili conti sottoposti a revisione contabile, l’ESMA utilizza i conti sottoposti a revisione contabile per l’anno (n–1). 6.   Se i proventi di cui al paragrafo 3 sono segnalati in una valuta diversa dall’euro, l’ESMA li converte in euro utilizzando il tasso medio di cambio dell’euro applicabile al periodo nel quale sono stati registrati i proventi. A tal fine l’Autorità utilizza il tasso di cambio di riferimento dell’euro pubblicato dalla Banca centrale europea.» ; 3) l’articolo 3 è soppresso; 4) l’articolo 6 è così modificato: a) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) la commissione annuale di vigilanza totale per un determinato anno (n) è la stima delle spese relative alla vigilanza delle attività dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati a norma del regolamento (UE) 2015/2365, inserita nel bilancio dell’ESMA per il medesimo anno;»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   In nessun caso il repertorio di dati sulle negoziazioni registrato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/2365 può pagare una commissione annuale di vigilanza inferiore a 30 000 EUR.» ; c) è aggiunto il paragrafo 4 seguente: «4.   In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, nell’anno della registrazione («anno (n)») il repertorio di dati sulle negoziazioni registrato è tenuto al pagamento di una commissione di vigilanza iniziale («SF(n)») pari a: dove: RF = la commissione di registrazione calcolata conformemente all’articolo 5; k = . Il repertorio di dati sulle negoziazioni paga la commissione di vigilanza per il primo anno dopo aver ricevuto notifica dall’ESMA dell’esito positivo della sua domanda ed entro 30 giorni di calendario dalla data di emissione della fattura dell’ESMA. Tuttavia un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato durante il mese di dicembre non è tenuto al pagamento di una commissione annuale di vigilanza per l’anno in cui è stato registrato.» ; 5) all’articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   I ritardi di pagamento sono maggiorati degli interessi di mora di cui all’articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). (*1)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj).»;" 6) all’articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La commissione di registrazione di cui all’articolo 5 è dovuta all’atto della presentazione della domanda di registrazione da parte del repertorio di dati sulle negoziazioni a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/2365 ed è pagata per intero entro 30 giorni di calendario dalla data di emissione della fattura dell’ESMA.» ; 7) all’articolo 10, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   La commissione annuale di vigilanza di cui all’articolo 6 per un determinato anno (n) è pagata in un’unica rata entro la fine del mese di marzo dell’anno al quale essa si riferisce. La commissione annuale di vigilanza non è rimborsata. 2.   L’ESMA invia ai repertori di dati sulle negoziazioni la fattura che specifica l’importo della commissione annuale di vigilanza almeno 30 giorni di calendario prima della data del pagamento.» ; 8) l’articolo 11 è così modificato: a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   La commissione di riconoscimento di cui all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, è dovuta all’atto della presentazione della domanda di registrazione da parte del repertorio di dati sulle negoziazioni a norma dell’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/2365 ed è pagata per intero entro 30 giorni di calendario dalla data di emissione della fattura dell’ESMA. L’ESMA non rimborsa la commissione di riconoscimento. 2.   I repertori di dati sulle negoziazioni riconosciuti sono tenuti al pagamento della commissione annuale di vigilanza per un determinato anno (n) entro la fine del terzo mese dell’anno civile per il quale è dovuta tale commissione. L’ESMA invia ai repertori di dati sulle negoziazioni riconosciuti la fattura che specifica l’importo della commissione annuale di vigilanza almeno 30 giorni di calendario prima della data del pagamento.» ; b) il paragrafo 3 è soppresso.
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