Art. 1 · Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 1003/2013

Art. 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 1003/2013

In vigore dal 11 mar 2024
Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 Il regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 è così modificato: 1) l’ è sostituito dal seguente: « Recupero integrale dei costi di vigilanza Le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni coprono: a) tutti i costi diretti e indiretti connessi alla registrazione e alla vigilanza esercitata dall’ESMA sui repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, compresi i costi derivanti dal riconoscimento dei repertori di dati sulle negoziazioni; b) tutti i costi legati al rimborso dei costi diretti e indiretti sostenuti dalle autorità competenti che abbiano svolto compiti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, in particolare a seguito di deleghe di compiti conformemente all’articolo 74 del regolamento (UE) n. 648/2012.»; 2) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Fatturato applicabile 1.   Ai fini del presente regolamento i repertori di dati sulle negoziazioni registrati a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 tengono conti sottoposti a revisione contabile che operino una distinzione tra gli elementi seguenti: a) i proventi generati dalle funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati a norma del regolamento (UE) n. 648/2012; b) i proventi generati dai servizi accessori che sono direttamente connessi alla raccolta e alla conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati a norma del regolamento (UE) n. 648/2012. I proventi applicabili dei servizi accessori del repertorio di dati sulle negoziazioni per un determinato esercizio (n) sono costituiti dai proventi dei servizi determinati ai sensi della lettera b). 2.   Ai fini del presente regolamento i repertori di dati sulle negoziazioni registrati sia a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 che a norma del regolamento (UE) 2015/2365 tengono conti sottoposti a revisione contabile che operino una distinzione tra gli elementi seguenti: a) i proventi generati dalle funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati a norma del regolamento (UE) n. 648/2012; b) i proventi generati dalle funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli a norma del regolamento (UE) 2015/2365; c) i proventi generati dai servizi accessori che sono direttamente connessi alla raccolta e alla conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati a norma del regolamento (UE) n. 648/2012; d) i proventi generati dai servizi accessori che sono direttamente connessi sia alla raccolta e alla conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 che alla raccolta e alla conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli a norma del regolamento (UE) 2015/2365. I proventi applicabili dei servizi accessori del repertorio di dati sulle negoziazioni per un determinato esercizio (n) sono costituiti dalla somma degli elementi seguenti: a) i proventi di cui al primo comma, lettera c); b) una quota dei proventi di cui al primo comma, lettera d). La quota dei proventi di cui al primo comma, lettera d), è pari ai proventi di cui al medesimo comma, lettera a), divisi per la somma degli elementi seguenti: a) i proventi di cui al primo comma, lettera a); b) i proventi di cui al primo comma, lettera b). 3.   Il fatturato applicabile di un determinato repertorio di dati sulle negoziazioni per un determinato esercizio (n) è costituito dalla somma degli importi di cui al presente paragrafo, lettere a) e b), divisa per la somma degli importi di cui al presente paragrafo, lettere c) e d): a) i proventi generati dalle funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 sulla base dei conti sottoposti a revisione contabile dell’esercizio (n–2); b) i proventi applicabili dei servizi accessori, determinati conformemente ai paragrafi 1 e 2, a seconda dei casi, sulla base dei conti sottoposti a revisione contabile dell’esercizio (n–2); c) i proventi totali di tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati, generati dalle funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 sulla base dei conti sottoposti a revisione contabile dell’esercizio (n–2); d) i proventi applicabili totali di tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati, generati dai servizi accessori determinati conformemente ai paragrafi 1 e 2, a seconda dei casi, sulla base dei conti sottoposti a revisione contabile dell’esercizio (n–2); 4.   I repertori di dati sulle negoziazioni trasmettono all’ESMA, su base annua, i conti sottoposti a revisione contabile di cui ai paragrafi 1 e 2. Tale trasmissione avviene per via elettronica entro il 30 settembre di ogni esercizio (n–1). 5.   Se il repertorio di dati sulle negoziazioni non ha svolto attività per l’intero esercizio (n–2), l’ESMA stima il fatturato applicabile conformemente al paragrafo 3 ed estrapolando all’intero esercizio (n–2) il valore calcolato per il numero di mesi nei quali il repertorio di dati sulle negoziazioni ha svolto attività nell’esercizio (n–2). 6.   Se per l’esercizio (n–2) non sono disponibili conti sottoposti a revisione contabile, l’ESMA utilizza i conti sottoposti a revisione contabile per l’esercizio (n–1). 7.   Se i proventi di cui al paragrafo 3 sono segnalati in una valuta diversa dall’euro, l’ESMA li converte in euro utilizzando il tasso medio di cambio dell’euro applicabile al periodo nel quale sono stati registrati tali proventi. A tal fine l’ESMA utilizza il tasso di cambio di riferimento dell’euro pubblicato dalla Banca centrale europea.» ; 3) l’articolo 4 è soppresso; 4) all’articolo 6 è inserito il paragrafo 6 bis seguente: «6 bis.   Qualora un repertorio di dati sulle negoziazioni che non sia già registrato a norma del regolamento (UE) 2015/2365 presenti contemporaneamente una domanda di registrazione a norma del regolamento (UE) 2015/2365 e una domanda di registrazione a norma del regolamento (UE) n. 648/2012, il repertorio di dati sulle negoziazioni paga la commissione di registrazione dovuta a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 per intero e la commissione per l’estensione della registrazione a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/2365.» ; 5) all’articolo 7, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «2.   La commissione annuale di vigilanza totale e la commissione annuale di vigilanza a carico di un dato repertorio di dati sulle negoziazioni per un determinato esercizio (n) sono calcolate come segue: a) la commissione annuale di vigilanza totale per un determinato esercizio (n) è la stima delle spese relative alla vigilanza delle attività dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati a norma del regolamento (UE) n. 648/2012, inserita nel bilancio dell’ESMA per il medesimo esercizio; b) la commissione annuale di vigilanza a carico di un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato per un determinato esercizio (n) è la commissione annuale di vigilanza totale calcolata in applicazione della lettera a), per tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati nell’esercizio (n–1), in proporzione al loro fatturato applicabile calcolato a norma dell’articolo 3, paragrafo 3. 3.   In nessun caso il repertorio di dati sulle negoziazioni registrato ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 può pagare una commissione annuale di vigilanza inferiore a 30 000 EUR. 4.   In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, nell’anno della registrazione (anno (n)] il repertorio di dati sulle negoziazioni registrato è tenuto al pagamento di una commissione di vigilanza iniziale [“SF(n)”] pari a: dove: RF = la commissione di registrazione calcolata conformemente all’articolo 6; k = . Il repertorio di dati sulle negoziazioni registrato paga la commissione di vigilanza per il primo anno dopo aver ricevuto notifica dall’ESMA dell’esito positivo della sua domanda ed entro 30 giorni di calendario dalla data di emissione della fattura dell’ESMA. Tuttavia un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato durante il mese di dicembre non è tenuto al pagamento di una commissione annuale di vigilanza per l’anno in cui è stato registrato.» ; 6) all’articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   I ritardi di pagamento sono maggiorati degli interessi di mora di cui all’articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). (*1)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj).»;" 7) all’articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La commissione di registrazione di cui all’articolo 6 è dovuta all’atto della presentazione della domanda di registrazione da parte del repertorio di dati sulle negoziazioni a norma dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 ed è pagata per intero entro 30 giorni di calendario dalla data di emissione della fattura dell’ESMA.» ; 8) gli articoli 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 11 Pagamento della commissione annuale di vigilanza 1.   La commissione annuale di vigilanza di cui all’articolo 7 per un determinato esercizio (n) è pagata in un’unica rata entro la fine del mese di marzo dell’anno al quale essa si riferisce. L’ESMA non rimborsa la commissione annuale di vigilanza. 2.   L’ESMA invia ai repertori di dati sulle negoziazioni la fattura che specifica l’importo della commissione annuale di vigilanza almeno 30 giorni di calendario prima della data del pagamento. Articolo 12 Pagamento della commissione di riconoscimento 1.   La commissione di riconoscimento di cui all’articolo 8, paragrafo 1, è dovuta all’atto della presentazione della domanda di riconoscimento da parte del repertorio di dati sulle negoziazioni a norma dell’articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 ed è pagata per intero entro 30 giorni di calendario dalla data di emissione della fattura dell’ESMA. L’ESMA non rimborsa la commissione di riconoscimento. 2.   I repertori di dati sulle negoziazioni riconosciuti sono tenuti al pagamento della commissione annuale di vigilanza per un determinato esercizio (n) entro la fine del terzo mese dell’anno civile per il quale è dovuta tale commissione. L’ESMA invia ai repertori di dati sulle negoziazioni riconosciuti la fattura che specifica l’importo della commissione annuale di vigilanza almeno 30 giorni di calendario prima della data del pagamento.» .
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