Art. 9 · Consultazione

Art. 9

Consultazione

In vigore dal 11 mar 2024
Consultazione 1.   I TSO, con l’assistenza dell’ENTSO per l’energia elettrica e in cooperazione con l’EU DSO, consultano i portatori di interessi, tra cui l’ACER, l’ENISA e l’autorità competente di ciascuno Stato membro, in merito ai progetti di proposte di termini e condizioni o di metodologie elencati all’, paragrafo 2, e di piani di cui all’, paragrafo 3. La consultazione ha una durata di almeno un mese. 2.   Le proposte di termini e condizioni o di metodologie di cui all’, paragrafo 2, presentate dai TSO, in cooperazione con l’EU DSO, sono pubblicate e sottoposte a consultazione a livello dell’Unione. Le proposte di piani di cui all’, paragrafo 3, presentate a livello regionale dai TSO interessati, in cooperazione con l’EU DSO, sono pubblicate e sottoposte a consultazione almeno a livello regionale. 3.   I TSO, con l’assistenza dell’ENTSO per l’energia elettrica, e dell’EU DSO responsabile della proposta di termini e condizioni o di metodologie, o di piani, tengono debitamente conto dei pareri dei portatori di interessi emersi dalle consultazioni svolte a norma del paragrafo 1, prima di presentarla per approvazione regolamentare. In ogni caso, insieme alla proposta è presentata una motivazione valida che giustifichi l’inclusione o l’esclusione dei punti di vista emersi dalla consultazione ed è pubblicata tempestivamente prima della proposta di termini e condizioni o di metodologie o contemporaneamente ad essa.
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