Art. 7 · Regole di voto dei gestori dei sistemi di trasmissione (TSO)

Art. 7

Regole di voto dei gestori dei sistemi di trasmissione (TSO)

In vigore dal 11 mar 2024
Regole di voto dei gestori dei sistemi di trasmissione (TSO) 1.   Se non sono in grado di raggiungere un accordo, i TSO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o di metodologie decidono a maggioranza qualificata. La maggioranza qualificata per tali proposte è calcolata come segue: a) TSO rappresentanti almeno il 55 % degli Stati membri; e b) TSO rappresentanti Stati membri che totalizzano almeno il 65 % della popolazione dell’Unione. 2.   La minoranza di blocco per le decisioni riguardanti le proposte di termini e condizioni o di metodologie di cui all’, paragrafo 2, comprende TSO che rappresentino almeno quattro Stati membri; in caso contrario si ritiene raggiunta la maggioranza qualificata. 3.   Se non sono in grado di raggiungere un accordo in una regione composta da più di cinque Stati membri, i TSO che decidono in merito alle proposte di piani di cui all’, paragrafo 2, deliberano a maggioranza qualificata. La maggioranza qualificata per le proposte di cui all’, paragrafo 2, esige una maggioranza di: a) TSO rappresentanti almeno il 72 % degli Stati membri interessati; e b) TSO rappresentanti Stati membri che totalizzano almeno il 65 % della popolazione dell’area interessata. 4.   La minoranza di blocco per le decisioni in merito a proposte di piani include almeno il numero minimo di TSO che rappresentano oltre il 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, più i TSO che rappresentano almeno un altro Stato membro interessato; in caso contrario si ritiene raggiunta la maggioranza qualificata. 5.   Per le decisioni dei TSO riguardanti proposte di termini e condizioni o di metodologie in applicazione dell’, paragrafo 2, a ogni Stato membro è attribuito un voto. Se sul territorio di uno Stato membro esistono più TSO, lo Stato membro assegna i diritti di voto fra i TSO. 6.   Se i TSO, in cooperazione con l’EU DSO, non presentano alle autorità competenti interessate una proposta iniziale o modificata di termini e condizioni o di metodologie, o di piani, entro i termini stabiliti nel presente regolamento, essi trasmettono alle autorità competenti interessate e all’ACER i progetti dei termini e delle condizioni o delle metodologie o dei piani. I TSO motivano il mancato raggiungimento di un accordo. Le autorità competenti prendono congiuntamente i provvedimenti opportuni per l’adozione dei termini e delle condizioni o delle metodologie necessari, o dei piani necessari. Può trattarsi, ad esempio, di chiedere modifiche dei progetti a norma del presente paragrafo, di rivederli e completarli o, se non sono stati trasmessi progetti, di definire e approvare i termini e le condizioni o le metodologie necessari, o i piani necessari.
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