Art. 6
Termini e condizioni o metodologie o piani
In vigore dal 11 mar 2024
Termini e condizioni o metodologie o piani
1. I TSO elaborano, in cooperazione con l’EU DSO, proposte di termini e condizioni o metodologie a norma del paragrafo 2, o di piani a norma del paragrafo 3.
2. I termini e condizioni o le metodologie elencati di seguito, nonché eventuali modifiche, sono subordinati all’approvazione di tutte le autorità competenti:
a)
le metodologie di valutazione del rischio per la cibersicurezza di cui all’, paragrafo 1;
b)
la relazione globale di valutazione transfrontaliera del rischio per la cibersicurezza dell’energia elettrica a norma dell’;
c)
i controlli minimi e avanzati di cibersicurezza a norma dell’, la mappatura dei controlli sulla cibersicurezza dell’energia elettrica in riferimento alle norme di cui all’, compresi i controlli minimi e avanzati di cibersicurezza nella catena di approvvigionamento conformemente all’;
d)
una raccomandazione per gli appalti riguardo alla cibersicurezza a norma dell’;
e)
la metodologia della scala di classificazione degli attacchi informatici a norma dell’, paragrafo 8.
3. Le proposte di piani di attenuazione dei rischi per la cibersicurezza a livello regionale a norma dell’ sono soggette all’approvazione di tutte le autorità competenti della regione di gestione del sistema interessata.
4. Le proposte di termini e condizioni e di metodologie di cui al paragrafo 2 o di piani di cui al paragrafo 3 includono una proposta di calendario attuativo e una descrizione dell’impatto previsto sugli obiettivi del presente regolamento.
5. L’EU DSO può fornire un parere motivato ai TSO interessati fino a 3 settimane prima del termine per la presentazione alle autorità competenti della proposta di termini e condizioni o di metodologie o di piani. I TSO responsabili della proposta di termini e condizioni o di metodologie o di piani tengono conto del parere motivato dell’EU DSO prima di presentarla alle autorità competenti per approvazione. I TSO motivano l’eventuale decisione di non prendere in considerazione il parere dell’EU DSO.
6. Se elaborano congiuntamente i termini e le condizioni, le metodologie e i piani, i TSO partecipanti cooperano strettamente. I TSO, con l’assistenza dell’ENTSO per l’energia elettrica e in cooperazione con l’EU DSO, informano regolarmente le autorità competenti e l’ACER in merito ai progressi compiuti nell’elaborazione dei termini e delle condizioni o delle metodologie o dei piani.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2024:1366:oj#art-6