Art. 5 · Cooperazione tra le autorità e gli organismi competenti a livello nazionale

Art. 5

Cooperazione tra le autorità e gli organismi competenti a livello nazionale

In vigore dal 11 mar 2024
Cooperazione tra le autorità e gli organismi competenti a livello nazionale Le autorità competenti coordinano e garantiscono un’adeguata cooperazione tra le autorità competenti per la cibersicurezza, le autorità di gestione delle crisi informatiche, le autorità nazionali di regolazione, le autorità competenti per la preparazione ai rischi e i CSIRT ai fini dell’adempimento dei pertinenti obblighi di cui al presente regolamento. Le autorità competenti si coordinano inoltre con altri organismi o autorità stabiliti da ciascuno Stato membro al fine di garantire procedure efficaci ed evitare duplicazioni di compiti e obblighi. Le autorità competenti possono incaricare le rispettive autorità nazionali di regolazione di chiedere all’ACER un parere a norma dell’, paragrafo 3.
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