Art. 47
Riservatezza delle informazioni
In vigore dal 11 mar 2024
Riservatezza delle informazioni
1. Le informazioni fornite, ricevute, scambiate o trasmesse a norma del presente regolamento sono soggette alle condizioni in materia di segreto professionale di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo e alle prescrizioni di cui all’articolo 65 del regolamento (UE) 2019/943. Le informazioni fornite, ricevute, scambiate o trasmesse tra i soggetti elencati all’ del presente regolamento sono protette, ai fini dell’attuazione del presente regolamento, tenendo conto del livello di riservatezza delle informazioni applicato dall’originatore.
2. Ai soggetti elencati all’ si applica l’obbligo del segreto professionale.
3. Le autorità competenti per la cibersicurezza, le autorità nazionali di regolazione, le autorità competenti per la preparazione ai rischi e i CSIRT si scambiano tutte le informazioni necessarie per svolgere i loro compiti.
4. Ai fini dell’attuazione dell’, le informazioni ricevute, scambiate o trasmesse tra i soggetti elencati all’, paragrafo 1, sono anonimizzate e aggregate.
5. Le informazioni ricevute dal soggetto o dall’autorità cui si applica il presente regolamento nell’espletamento delle loro mansioni non possono essere divulgate ad altri soggetti o autorità, fatti salvi i casi disciplinati dalla normativa nazionale, dalle altre disposizioni del presente regolamento o da altre norme pertinenti dell’Unione.
6. Fatta salva la legislazione nazionale o dell’Unione, l’autorità, il soggetto o la persona fisica che riceve informazioni a norma del presente regolamento non può utilizzarle per scopi diversi dallo svolgimento delle funzioni attribuitele o attribuitegli a norma del presente regolamento.
7. Entro il 13 giugno 2025 l’ACER, previa consultazione dell’ENISA, di tutte le autorità competenti, dell’ENTSO per l’energia elettrica e l’EU DSO, emana orientamenti sui meccanismi che consentono a tutti i soggetti elencati all’, paragrafo 1, di scambiare informazioni, in particolare i flussi di comunicazione previsti, e sui metodi per anonimizzare e aggregare le informazioni ai fini dell’attuazione del presente articolo.
8. Le informazioni che sono riservate in forza di disposizioni nazionali e dell’Unione sono scambiate con la Commissione e le altre autorità del caso soltanto se necessario ai fini dell’applicazione del presente regolamento. Le informazioni scambiate sono limitate alle informazioni necessarie e commisurate a tale scopo. Lo scambio di informazioni tutela la riservatezza di dette informazioni e protegge la sicurezza e gli interessi commerciali dei soggetti a impatto critico o ad alto impatto.
Storico versioni
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