Art. 4
Autorità competente
In vigore dal 11 mar 2024
Autorità competente
1. Quanto prima e in ogni caso entro 13 dicembre 2024, ciascuno Stato membro designa un’autorità nazionale governativa o di regolazione responsabile dell’esecuzione dei compiti assegnati dal presente regolamento («autorità competente»). Fino a quando non siano stati assegnati all’autorità competente, i compiti previsti dal presente regolamento sono eseguiti dall’autorità di regolazione designata da ciascuno Stato membro a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944.
2. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione, all’ACER, all’ENISA, al gruppo di cooperazione NIS istituito a norma dell’ della direttiva (UE) 2022/2555 e al gruppo di coordinamento per l’energia elettrica istituito a norma dell’ della decisione della Commissione del 15 novembre 2012 (17) la loro autorità competente designata a norma del paragrafo 1 del presente articolo, con comunicazione del nome e dei recapiti, e ogni successiva modifica.
3. Gli Stati membri possono autorizzare la loro autorità competente a delegare i compiti assegnatile dal presente regolamento ad altre autorità nazionali, ad eccezione dei compiti elencati all’. Ciascuna autorità competente controlla l’applicazione del presente regolamento da parte delle autorità cui ha delegato compiti. L’autorità competente comunica alla Commissione, all’ACER, al gruppo di coordinamento per l’energia elettrica, all’ENISA e al gruppo di cooperazione NIS il nome, i recapiti, i compiti assegnati, e le eventuali successive modifiche, delle autorità cui è stato delegato un compito.
Storico versioni
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