Art. 34 · Matrice di mappatura dei controlli di cibersicurezza dell’energia elettrica in riferimento alle norme

Art. 34

Matrice di mappatura dei controlli di cibersicurezza dell’energia elettrica in riferimento alle norme

In vigore dal 11 mar 2024
Matrice di mappatura dei controlli di cibersicurezza dell’energia elettrica in riferimento alle norme 1.   Entro 7 mesi dalla presentazione del primo progetto di relazione di valutazione del rischio per la cibersicurezza a livello dell’Unione a norma dell’, paragrafo 4, i TSO, con l’assistenza dell’ENTSO per l’energia elettrica, in cooperazione con l’EU DSO e in consultazione con l’ENISA, elaborano una proposta di matrice per la mappatura dei controlli di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b), in riferimento a determinate norme europee e internazionali nonché alle pertinenti specifiche tecniche («matrice di mappatura»). L’ENTSO per l’energia elettrica e l’EU DSO documentano l’equivalenza fra i diversi controlli e i controlli di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b). 2.   Le autorità competenti possono fornire all’ENTSO per l’energia elettrica e all’EU DSO una mappatura dei controlli di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b), con un riferimento ai relativi quadri legislativi o regolamentari nazionali, comprese le pertinenti norme nazionali degli Stati membri a norma dell’ della direttiva (UE) 2022/2555. Se l’autorità competente dello Stato membro fornisce una mappatura nazionale di questo tipo, l’ENTSO per l’energia elettrica e l’EU DSO la integrano nella matrice di mappatura. 3.   Entro 6 mesi dalla stesura della relazione di valutazione del rischio per la cibersicurezza a livello regionale a norma dell’, paragrafo 2, i TSO, con l’assistenza dell’ENTSO per l’energia elettrica, in cooperazione con l’EU DSO e in consultazione con l’ENISA, propongono all’autorità competente una modifica della matrice di mappatura. La proposta sarà conforme all’, paragrafo 10, e terrà conto dei rischi individuati nella valutazione del rischio a livello regionale.
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