Art. 22 · Piani di attenuazione dei rischi per la cibersicurezza a livello regionale

Art. 22

Piani di attenuazione dei rischi per la cibersicurezza a livello regionale

In vigore dal 11 mar 2024
Piani di attenuazione dei rischi per la cibersicurezza a livello regionale 1.   Entro 36 mesi dalla notifica dei soggetti ad alto impatto e a impatto critico a norma dell’, paragrafo 6, e non oltre il 13 giugno 2031, e successivamente ogni tre anni, i TSO, con l’ausilio dell’ENTSO per l’energia elettrica, in cooperazione con l’EU DSO e in consultazione con il gruppo di cooperazione NIS, elabora un piano di attenuazione dei rischi per la cibersicurezza a livello regionale per ciascuna regione di gestione del sistema. 2.   I piani di attenuazione dei rischi per la cibersicurezza a livello regionale comprendono: a) i controlli minimi e avanzati di cibersicurezza che i soggetti ad alto impatto e a impatto critico devono applicare nella regione di gestione del sistema; b) i rischi residui di cibersicurezza nelle regioni di gestione del sistema dopo l’applicazione dei controlli di cui alla lettera a). 3.   L’ENTSO per l’energia elettrica trasmette i piani di attenuazione dei rischi a livello regionale ai pertinenti gestori dei sistemi di trasmissione, alle autorità competenti e al gruppo di coordinamento per l’energia elettrica. Il gruppo di coordinamento per l’energia elettrica può raccomandare modifiche. 4.   I TSO, con l’assistenza dell’ENTSO per l’energia elettrica, in collaborazione con l’EU DSO e in consultazione con il gruppo di cooperazione NIS, aggiornano i piani di attenuazione dei rischi a livello regionale ogni tre anni, a meno che le circostanze giustifichino aggiornamenti più frequenti.
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