Art. 20 · Valutazione del rischio per la cibersicurezza a livello di Stato membro

Art. 20

Valutazione del rischio per la cibersicurezza a livello di Stato membro

In vigore dal 11 mar 2024
Valutazione del rischio per la cibersicurezza a livello di Stato membro 1.   L’autorità competente effettua una valutazione del rischio per la cibersicurezza dello Stato membro valutando tutti i soggetti ad alto impatto e a impatto critico nello Stato membro con le metodologie elaborate a norma dell’ e approvate a norma dell’. La valutazione del rischio per la cibersicurezza a livello di Stato membro individua e analizza i rischi di attacchi informatici che incidono sulla sicurezza operativa del sistema elettrico e perturbano i flussi transfrontalieri di energia elettrica. La valutazione del rischio per la cibersicurezza a livello di Stato membro non tiene conto dei danni di natura giuridica o finanziaria o dei danni alla reputazione causati da attacchi informatici. 2.   Entro 21 mesi dalla notifica dei soggetti ad alto impatto e a impatto critico a norma dell’, paragrafo 6, e ogni tre anni dopo tale data, e previa consultazione dell’autorità competente per la cibersicurezza dell’energia elettrica, l’autorità competente, con il sostegno del CSIRT, presenta all’ENTSO per l’energia elettrica e all’EU DSO una relazione di valutazione del rischio per la cibersicurezza a livello di Stato membro contenente le seguenti informazioni per ciascun processo operativo ad alto impatto e a impatto critico: a) lo stato di attuazione dei controlli minimi e avanzati di cibersicurezza a norma dell’; b) un elenco di tutti gli attacchi informatici segnalati nei tre anni precedenti a norma dell’, paragrafo 3; c) una sintesi di tutte le minacce informatiche segnalate nei tre anni precedenti a norma dell’, paragrafo 6; d) per ciascun processo ad alto impatto o a impatto critico a livello dell’Unione, una stima del rischio di compromissione della riservatezza, dell’integrità e della disponibilità delle informazioni e degli asset corrispondenti; e) se necessario, un elenco di altri soggetti individuati come ad alto impatto o a impatto critico a norma dell’, paragrafi 1, 2, 3 e 5. 3.   La relazione di valutazione del rischio per la cibersicurezza a livello di Stato membro tiene conto del piano di preparazione ai rischi dello Stato membro elaborato a norma dell’ del regolamento (UE) 2019/941. 4.   Le informazioni contenute nella relazione di valutazione del rischio per la cibersicurezza a livello di Stato membro a norma del paragrafo 2, lettere da a) a d), non sono collegate a soggetti o asset specifici. La relazione di valutazione del rischio per la cibersicurezza a livello di Stato membro include anche una valutazione del rischio delle deroghe temporanee rilasciate dalle autorità competenti degli Stati membri a norma dell’. 5.   L’ENTSO per l’energia elettrica e l’EU DSO possono richiedere informazioni supplementari alle autorità competenti in relazione ai compiti di cui al paragrafo 2, lettere a) e c). 6.   Le autorità competenti garantiscono che le informazioni da esse fornite sono esatte e corrette.
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