Art. 17 · Cooperazione tra l’ACER e le autorità competenti

Art. 17

Cooperazione tra l’ACER e le autorità competenti

In vigore dal 11 mar 2024
Cooperazione tra l’ACER e le autorità competenti L’ACER, in cooperazione con ciascuna autorità competente: 1) controlla l’attuazione delle misure di gestione dei rischi per la cibersicurezza a norma dell’, paragrafo 2, lettera a), e degli obblighi di rendicontazione a norma dell’ e di segnalazione a norma dell’; e 2) controlla il processo di adozione e l’attuazione dei termini e condizioni, delle metodologie o dei piani a norma dell’, paragrafi 2 e 3. La cooperazione tra l’ACER, l’ENISA e ciascuna autorità competente può prendere la forma di un organismo di monitoraggio dei rischi per la cibersicurezza.
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