Art. 16
Cooperazione tra l’ENTSO per l’energia elettrica e l’EU DSO
In vigore dal 11 mar 2024
Cooperazione tra l’ENTSO per l’energia elettrica e l’EU DSO
1. L’ENTSO per l’energia elettrica e l’EU DSO cooperano nello svolgimento delle valutazioni dei rischi per la cibersicurezza a norma degli , in particolare per quanto riguarda i seguenti compiti:
a)
elaborazione delle metodologie di valutazione dei rischi per la cibersicurezza di cui all’, paragrafo 1;
b)
elaborazione della relazione globale di valutazione transfrontaliera del rischio per la cibersicurezza dell’energia elettrica a norma dell’;
c)
elaborazione del quadro comune per la cibersicurezza dell’energia elettrica a norma del capo III;
d)
formulazione della raccomandazione per gli appalti riguardo alla cibersicurezza a norma dell’;
e)
elaborazione della metodologia della scala di classificazione degli attacchi informatici a norma dell’, paragrafo 8;
f)
elaborazione dell’indice provvisorio di impatto sulla cibersicurezza dell’energia elettrica (ECII) a norma dell’, paragrafo 1, lettera a);
g)
stesura dell’elenco provvisorio consolidato dei soggetti ad alto impatto e a impatto critico a norma dell’, paragrafo 3;
h)
stesura dell’elenco provvisorio dei processi ad alto impatto e a impatto critico a livello dell’Unione a norma dell’, paragrafo 4;
i)
stesura dell’elenco provvisorio delle norme e dei controlli europei e internazionali a norma dell’, paragrafo 6;
j)
esecuzione della valutazione dei rischi per la cibersicurezza a livello dell’Unione a norma dell’;
k)
esecuzione delle valutazioni dei rischi per la cibersicurezza a livello regionale a norma dell’;
l)
definizione dei piani di attenuazione dei rischi per la cibersicurezza a livello regionale a norma dell’;
m)
elaborazione di orientamenti su sistemi europei di certificazione della cibersicurezza per prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC conformemente all’;
n)
elaborazione di orientamenti per l’attuazione del presente regolamento in consultazione con l’ACER e l’ENISA.
2. La cooperazione tra l’ENTSO per l’energia elettrica e l’EU DSO può prendere la forma di un gruppo di lavoro sui rischi per la cibersicurezza.
3. L’ENTSO per l’energia elettrica e l’EU DSO informano regolarmente l’ACER, l’ENISA, il gruppo di cooperazione NIS e il gruppo di coordinamento per l’energia elettrica in merito ai progressi compiuti nell’attuazione delle valutazioni del rischio per la cibersicurezza a livello dell’Unione e regionale a norma degli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2024:1366:oj#art-16