Art. 12 · Controllo

Art. 12

Controllo

In vigore dal 11 mar 2024
Controllo 1.   L’ACER controlla l’attuazione del presente regolamento conformemente all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/943 e all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/942. Nell’effettuare tale controllo, l’ACER può cooperare con l’ENISA e chiedere il sostegno dell’ENTSO per l’energia elettrica e dell’EU DSO. L’ACER informa periodicamente il gruppo di coordinamento per l’energia elettrica e il gruppo di cooperazione NIS in merito all’attuazione del presente regolamento. 2.   L’ACER pubblica una relazione almeno ogni tre anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento per: a) riesaminare lo stato di attuazione delle misure di gestione dei rischi per la cibersicurezza applicabili per quanto riguarda i soggetti ad alto impatto e a impatto critico; b) individuare l’eventuale necessità di ulteriori disposizioni in materia di requisiti comuni, pianificazione, controllo, comunicazione e gestione delle crisi per prevenire i rischi nel settore dell’energia elettrica; e c) individuare margini di miglioramento per la revisione del presente regolamento o determinare gli ambiti non disciplinati e le nuove priorità che possono emergere in funzione degli sviluppi tecnologici. 3.   Entro il 13 giugno 2025, l’ACER, in cooperazione con l’ENISA e previa consultazione dell’ENTSO per l’energia elettrica e dell’EU DSO, può emanare orientamenti sulle informazioni pertinenti che devono esserle comunicate ai fini del controllo, nonché sul processo e sulla frequenza della raccolta, sulla base degli indicatori di prestazione definiti conformemente al paragrafo 5. 4.   Le autorità competenti possono avere accesso alle informazioni pertinenti detenute dall’ACER, raccolte a norma del presente articolo. 5.   L’ACER, in cooperazione con l’ENISA e con il sostegno dell’ENTSO per l’energia elettrica e dell’EU DSO, pubblica indicatori di prestazione non vincolanti per valutare l’affidabilità operativa, in termini di cibersicurezza, dei flussi transfrontalieri di energia elettrica. 6.   I soggetti elencati all’, paragrafo 1, trasmettono all’ACER le informazioni di cui necessita per svolgere i compiti di cui al paragrafo 2.
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