Art. 11 · Recupero dei costi

Art. 11

Recupero dei costi

In vigore dal 11 mar 2024
Recupero dei costi 1.   I costi sostenuti dai TSO e dai DSO soggetti alla regolamentazione delle tariffe di rete e derivanti dagli obblighi stabiliti dal presente regolamento, compresi i costi sostenuti dall’ENTSO per l’energia elettrica e dall’EU DSO, sono valutati dall’autorità nazionale di regolazione competente di ciascuno Stato membro. 2.   I costi ritenuti ragionevoli, efficienti e proporzionati sono recuperati mediante tariffe di rete o altri meccanismi appropriati, secondo quanto stabilito dall’autorità nazionale di regolazione competente. 3.   Su richiesta delle autorità nazionali di regolazione competenti, i TSO e i DSO di cui al paragrafo 1 trasmettono, entro un termine ragionevole stabilito dall’autorità nazionale di regolazione, le informazioni necessarie per facilitare la valutazione dei costi sostenuti.
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