Art. 4
Misure transitorie relative al ritiro dal mercato
In vigore dal 8 mar 2024
Misure transitorie relative al ritiro dal mercato
1. Le scorte esistenti dell’additivo per mangimi di cui all’ possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate per quanto riguarda le specie e categorie di animali diverse da quelle menzionate nell’allegato fino al 31 marzo 2025.
2. Le premiscele prodotte con l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1 possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate per quanto riguarda le specie e categorie di animali diverse da quelle menzionate nell’allegato fino al 30 giugno 2025.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti con l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1 o con le premiscele di cui al paragrafo 2 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati per quanto riguarda le specie e categorie di animali diverse da quelle menzionate nell’allegato fino al 31 marzo 2026.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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