Art. 3
Misure transitorie relative all’autorizzazione
In vigore dal 8 mar 2024
Misure transitorie relative all’autorizzazione
1. L’additivo per mangimi di cui all’ e le premiscele contenenti tale additivo, prodotti ed etichettati prima del 30 settembre 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 31 marzo 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati per quanto riguarda le specie e categorie di animali di cui all’allegato fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui all’, prodotti ed etichettati prima del 31 marzo 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 31 marzo 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati per quanto riguarda le specie e categorie di animali di cui all’allegato fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2024:824:oj#art-3