Art. 2

Art. 2

In vigore dal 8 mar 2024
1.   Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all’, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 diventi applicabile ai prodotti laminati piatti di ferro o di acciai legati o non legati, placcati o rivestiti – mediante galvanizzazione per immersione a caldo – di zinco e/o alluminio e/o magnesio, anche con lega di silicio, passivati chimicamente, con o senza ulteriore trattamento superficiale come l’oliatura o la sigillatura, contenenti in peso: non più di 0,5 % di carbonio, non più di 1,1 % di alluminio, non più di 0,12 % di niobio, non più di 0,17 % di titanio e non più di 0,15 % di vanadio, presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti, di cui all’, paragrafo 3, e superi il livello del dazio antidumping di cui all’, paragrafo 2, è riscosso soltanto il dazio tariffario oltre contingente di cui all’, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159. 2.   Durante il periodo di applicazione del paragrafo 1, la riscossione dei dazi istituiti a norma del presente regolamento è sospesa. 3.   Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all’, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 diventi applicabile ai prodotti laminati piatti di ferro o di acciai legati o non legati, placcati o rivestiti – mediante galvanizzazione per immersione a caldo – di zinco e/o alluminio e/o magnesio, anche con lega di silicio, passivati chimicamente, con o senza ulteriore trattamento superficiale come l’oliatura o la sigillatura, contenenti in peso: non più di 0,5 % di carbonio, non più di 1,1 % di alluminio, non più di 0,12 % di niobio, non più di 0,17 % di titanio e non più di 0,15 % di vanadio, presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti, di cui all’, paragrafo 3, e sia fissato a un livello inferiore del dazio antidumping di cui all’, paragrafo 2, il dazio tariffario oltre contingente di cui all’, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 è riscosso in aggiunta alla differenza tra tale dazio e il dazio antidumping più elevato di cui all’, paragrafo 2. 4.   La parte dell’importo del dazio antidumping non riscosso a norma del paragrafo 3 è sospesa. 5.   Le sospensioni di cui ai paragrafi 2 e 4 sono limitate nel tempo al periodo di applicazione del dazio tariffario oltre contingente di cui all’, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159.
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