Art. 3 · Misure transitorie

Art. 3

Misure transitorie

In vigore dal 5 mar 2024
Misure transitorie 1.   Il preparato specificato nell’allegato e le premiscele contenenti tale preparato, prodotti ed etichettati prima del 26 settembre 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 26 marzo 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti. 2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti il preparato specificato nell’allegato, prodotti ed etichettati prima del 26 marzo 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 26 marzo 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
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