Art. 9
Modifiche della direttiva 2003/87/CE
In vigore dal 29 feb 2024
Modifiche della direttiva 2003/87/CE
All’articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE, dopo il quinto comma è inserito il comma seguente:
«Nell'elaborazione e nell'attuazione di inviti a presentare proposte o di procedure competitive nel quadro del Fondo per l'innovazione, la Commissione prende in considerazione i progetti strategici riconosciuti conformemente al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette, che sono considerati idonei a contribuire agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) a norma dell', paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). Gli Stati membri valutano la possibilità di fornire sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo di coesione, istituiti dal regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), e del Fondo per una transizione giusta, istituito dal regolamento (UE) 2021/1056, a progetti realizzati sul loro territorio nel contesto dei meccanismi finanziari messi a punto nell'ambito del Fondo per l'innovazione, come il regime di "vendita all'asta come servizio».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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