Art. 5 · Attuazione di STEP

Art. 5

Attuazione di STEP

In vigore dal 29 feb 2024
Attuazione di STEP Ai fini dell'attuazione di STEP, la Commissione, in particolare: a) promuove il marchio di sovranità di cui all', paragrafo 1, segnatamente per migliorare la visibilità dei progetti ai quali è stato assegnato il marchio di sovranità e dei progetti che hanno ricevuto finanziamenti nell’ambito di FESR, Fondo di coesione, FSE+ o JTF; b) istituisce e gestisce il portale della sovranità di cui all', in particolare avvicinando tutte le opportunità di finanziamento dell'Unione ai potenziali beneficiari e migliorando la trasparenza nei confronti dei cittadini dell'Unione; c) mantiene i contatti con le autorità nazionali competenti designate a norma dell', paragrafo 4, e con altri portatori di interessi pertinenti, al fine di coordinare e scambiare informazioni sulle esigenze finanziarie, sulle strozzature esistenti e sulle migliori pratiche in materia di accesso ai finanziamenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento; d) promuove contatti tra i settori delle tecnologie di cui all', facendo particolare ricorso alle alleanze, alle reti e alle strutture industriali esistenti, come la piattaforma europea per l'industria a zero emissioni nette istituita dal regolamento sull'industria a zero emissioni nette e il comitato europeo per le materie prime critiche istituito dal regolamento sulle materie prime critiche; e) promuove l'uniformità, la coerenza, la sinergia e la complementarità tra i programmi dell'Unione per sostenere gli obiettivi STEP.
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