Art. 3 · Sostegno finanziario

Art. 3

Sostegno finanziario

In vigore dal 29 feb 2024
Sostegno finanziario 1.   Il sostegno finanziario per l'attuazione della STEP è fornito dai programmi esistenti dell'Unione. 2.   Al fine di rafforzare la capacità di conseguire gli obiettivi STEP, l'attuazione della STEP è sostenuta mediante un importo di 1 500 000 000 EUR a prezzi correnti a titolo della dotazione finanziaria di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/697. Tale importo è eseguito conformemente a tale regolamento ed è utilizzato allo scopo di conseguire gli obiettivi STEP.
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