Art. 16
Modifiche del regolamento (UE) 2021/523
In vigore dal 29 feb 2024
Modifiche del regolamento (UE) 2021/523
Il regolamento (UE) 2021/523 è così modificato:
1)
l' è così modificato:
a)
al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:
«h)
a sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP) di cui all' del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8).
(*8) Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj)»;"
2)
all', paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:
«In deroga al primo comma, quando il sostegno degli strumenti finanziari è combinato in un prodotto finanziario in posizione subordinata alla garanzia dell'Unione a norma del presente regolamento e/o alla garanzia dell'Unione istituita dal regolamento (UE) 2015/1017, le perdite, le entrate e i rimborsi derivanti dai prodotti finanziari di cui al paragrafo 1, nonché i potenziali recuperi, possono anche essere ripartiti non proporzionalmente tra gli strumenti finanziari e la garanzia dell'Unione a norma del presente regolamento e/o la garanzia dell'Unione istituita dal regolamento (UE) 2015/1017.»;
3)
all', paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Se entro 12 mesi dalla conclusione dell'accordo di contribuzione non è concluso l'accordo di garanzia, l'accordo di contribuzione è risolto o prorogato di comune accordo. Se l'importo dell'accordo di contribuzione non è impegnato integralmente mediante uno o più accordi di garanzia entro 12 mesi dalla conclusione dell'accordo di contribuzione, detto importo è modificato di conseguenza. L'importo non utilizzato della copertura attribuibile a importi assegnati dagli Stati membri ai sensi delle disposizioni sull'utilizzo del FESR, dell'FSE+, del Fondo di coesione e del FEAMPA erogati tramite il programma InvestEU stabilito dal regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (*9) o delle disposizioni sull'utilizzo del FEASR erogato tramite il programma InvestEU stabilito dal regolamento sui piani strategici della PAC è reimpiegato conformemente ai pertinenti regolamenti suddetti. L'importo non utilizzato della copertura attribuibile agli importi assegnati da uno Stato membro a norma dell', paragrafo 1, terzo comma, del presente regolamento è rimborsato allo Stato membro.
(*9) Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).»;"
4)
l' è così modificato:
a)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il restante 25 % della garanzia dell'Unione nell'ambito del comparto dell'Unione è concesso ad altri partner esecutivi, che devono anch'essi fornire un contributo finanziario da stabilire negli accordi di garanzia. Qualora la Commissione determini che tali altri partner esecutivi non utilizzano appieno il restante 25 % della garanzia dell'Unione nell'ambito del comparto dell'Unione, l'importo inutilizzato può essere concesso in via eccezionale al gruppo BEI. In tal caso il gruppo BEI fornisce un contributo finanziario supplementare corrispondente in conformità dei requisiti di cui al paragrafo 4, terza frase.»
;
b)
al paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«I contratti stipulati tra il partner esecutivo e il destinatario finale o l'intermediario finanziario o altro soggetto di cui all', paragrafo 1, lettera a), a titolo della garanzia dell'Unione di cui all', paragrafo 2, primo comma, sono firmati entro il 31 agosto 2026. Negli altri casi, i contratti tra il partner esecutivo e il destinatario finale o l'intermediario finanziario o altro soggetto di cui all', paragrafo 1, lettera a), sono firmati entro il 31 dicembre 2028.»;
5)
all'articolo 23 è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Nell'ambito delle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, la Commissione tiene conto di eventuali marchi di sovranità assegnati a un progetto conformemente all' del regolamento (UE) 2024/795.»
;
6)
all'articolo 26 è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. In aggiunta al paragrafo 4, i partner esecutivi esaminano anche i progetti ai quali è stato assegnato il marchio di sovranità conformemente all' del regolamento (UE) 2024/795 ogniqualvolta tali progetti rientrano nel loro ambito geografico e di attività.»
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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