Art. 14 · Modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013

Art. 14

Modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013

In vigore dal 29 feb 2024
Modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013 Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato: 1) all'articolo 25 bis è inserito il paragrafo seguente: «1 ter.   In deroga all'articolo 60, paragrafo 1, e all'articolo 120, paragrafo 3, primo e quarto comma, un tasso di cofinanziamento del 100 % può essere applicato alle spese dichiarate nelle domande di pagamento riguardanti l'intero periodo contabile che inizia il 1° luglio 2023 e termina il 30 giugno 2024 per uno o più assi prioritari di un programma finanziato dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione. In deroga all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 96, paragrafo 10, l'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 % non necessita di una decisione della Commissione che approvi la modifica di un programma. Lo Stato membro comunica alla Commissione le tabelle finanziarie rivedute, previa approvazione del comitato di sorveglianza. Il tasso di cofinanziamento del 100 % si applica solo se le tabelle finanziarie sono notificate alla Commissione prima della presentazione della domanda finale di pagamento intermedio per l'ultimo esercizio contabile che inizia il 1o luglio 2023 e si conclude il 30 giugno 2024, in conformità dell'articolo 135, paragrafo 2.» 2) all'articolo 130, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «3.   In deroga al paragrafo 2, nel periodo contabile finale il contributo dei fondi o del FEAMP a ciascuna priorità mediante i pagamenti del saldo finale non supera, per fondo e per categoria di regioni, di oltre il 15 % il contributo dei fondi o del FEAMP per ciascuna priorità stabilito, per fondo e per categoria di regioni, dalla decisione della Commissione che approva il programma operativo. Ai fini del presente paragrafo, la dotazione speciale supplementare per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera e), è considerata parte della dotazione del FESR destinata alla categoria di regioni della regione ultraperiferica interessata.» ; 3) all'articolo 135 è aggiunto il paragrafo seguente: «6.   In deroga al paragrafo 2, il termine per la trasmissione della domanda finale di un pagamento intermedio per il periodo contabile finale è il 31 luglio 2025. L'ultima domanda di pagamento intermedio trasmessa entro il 31 luglio 2025 è considerata la domanda finale di un pagamento intermedio per il periodo contabile finale. Gli importi provenienti da risorse diverse da REACT-EU rimborsati dalla Commissione a titolo di pagamenti intermedi nel 2025 non superano l'1 % delle dotazioni finanziarie complessive per il programma interessato per fondo, escluse le risorse REACT-EU. Gli importi dovuti dalla Commissione nel 2025 che superano tale percentuale non sono versati e sono utilizzati esclusivamente per la liquidazione del prefinanziamento alla chiusura.» ; 4) all'articolo 138 è aggiunto il comma seguente: «In deroga al termine di cui al primo comma, gli Stati membri possono trasmettere i documenti di cui alle lettere a), b) e c) per il periodo contabile finale entro il 15 febbraio 2026.»;
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