Art. 13
Modifiche del regolamento (UE) 2021/1060
In vigore dal 29 feb 2024
Modifiche del regolamento (UE) 2021/1060
Il regolamento (UE) 2021/1060 è così modificato:
1)
all', il punto 45) è sostituito dal seguente:
«45)
“marchio di eccellenza”: il marchio di qualità della Commissione riguardo a una proposta, indicante che una proposta che è stata valutata nel quadro di un invito a presentare proposte nell'ambito di uno strumento dell'Unione e che è ritenuta conforme ai requisiti minimi di qualità di tale strumento dell'Unione, ma che non ha potuto essere finanziata a causa della dotazione di bilancio insufficiente per tale invito a presentare proposte, può beneficiare del sostegno a titolo di altre fonti di finanziamento dell'Unione o nazionali; o il “marchio di sovranità” di cui all' del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7).
(*7) Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj)»;"
2)
all', paragrafo 1, è aggiunta il comma seguente:
«Qualora, a seguito della modifica di un programma nel quadro della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), istituita dal regolamento (UE) 2024/795, il contributo del Fondo di coesione all'azione per il clima superi l'obiettivo del 37 % della sua dotazione totale, l'importo che supera tale obiettivo può essere preso in considerazione nel calcolo del contributo del FESR all'azione per il clima al fine di raggiungere l'obiettivo del 30 % della sua dotazione totale. Gli importi che superano l'obiettivo volto a destinare il 30 % della dotazione totale del FESR all'azione per il clima possono essere presi in considerazione nel calcolo del contributo del Fondo di coesione all'azione per il clima.»;
3)
all' sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«5. Fatta salva la possibilità di cui al paragrafo 1 del presente articolo di modificare l'accordo di partenariato entro il 31 marzo 2025, uno Stato membro può presentare alla Commissione un accordo di partenariato modificato per tenere conto dell'introduzione nei programmi di priorità che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all' del regolamento (UE) 2024/795.
6. In deroga ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo, la Commissione approva l'accordo di partenariato modificato di cui al paragrafo 5 entro tre mesi dalla sua prima presentazione da parte dello Stato membro.»
;
4)
all', paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:
«In conformità dell', paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/523, se entro 12 mesi dalla conclusione dell'accordo di contributo non è stato concluso un accordo di garanzia, l'accordo di contributo è risolto o prorogato di comune accordo.»;
5)
all'articolo 24 sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«9. In deroga all' del presente regolamento, qualora le priorità dedicate agli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all' del regolamento (UE) 2024/795 sono state incluse in un programma a seguito dell'approvazione di una modifica del programma presentata dallo Stato membro entro il 31 agosto 2024, tali priorità non sono prese in considerazione ai fini della revisione intermedia. La decisione che approva le modifiche di tale programma può comportare l'assegnazione definitiva della totalità o di parte dell'importo di flessibilità per gli anni 2026 e 2027 per affrontare le priorità dedicate agli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP. Se l'intero importo di flessibilità di un programma è assegnato in via definitiva a tali priorità, la revisione intermedia non è effettuata per tale programma.
10. In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione adotta la decisione che approva la modifica di un programma, che è stata presentata entro il 31 agosto 2024, entro due mesi dalla sua presentazione da parte di uno Stato membro, a condizione che riguardi esclusivamente l'introduzione di priorità dedicate agli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all' del regolamento (UE) 2024/795»;
6)
all'articolo 49 è aggiunto il paragrafo seguente:
«7. Se è programmato un sostegno per gli obiettivi STEP di cui all' del regolamento (UE) 2024/795, l'autorità di gestione garantisce che tutte le informazioni che devono essere pubblicate conformemente al paragrafo 2 del presente articolo siano anche presentate alla Commissione nel formato di cui al paragrafo 4 del presente articolo ai fini della pubblicazione sul portale della sovranità stabilito a norma dell' del regolamento (UE) 2024/795, insieme a un calendario degli inviti a presentare proposte che sono stati pianificati, aggiornato almeno tre volte all'anno, e, il giorno della loro pubblicazione, al link agli inviti a presentare proposte.»
;
7)
l'allegato I è così modificato:
a)
nella tabella 1, sono aggiunte le righe seguenti:
SETTORE DI INTERVENTO
Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici
Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente
«145 bis
Sostegno allo sviluppo di competenze o all'accesso all'occupazione nel campo delle tecnologie digitali, delle innovazioni delle tecnologie deep tech e delle biotecnologie.
0 %
0 %
145ter
Sostegno allo sviluppo di competenze o all'accesso all'occupazione nel campo delle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse.
100 %
40 %
188
Investimenti produttivi nelle grandi imprese collegati principalmente alle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse.
100 %
40 %
189
Investimenti produttivi in PMI collegati principalmente alle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse.
100 %
40 %
190
Investimenti produttivi nelle grandi imprese collegati principalmente alle biotecnologie.
0 %
0 %
191
Investimenti produttivi in PMI collegati principalmente alle biotecnologie.
0 %
0 %
192
Investimenti produttivi nelle grandi imprese collegati principalmente alle tecnologie digitali e alle innovazioni delle tecnologie deep tech.
0 %
0 %
193
Investimenti produttivi in PMI collegati principalmente alle tecnologie digitali e alle innovazioni delle tecnologie deep tech.
0 %
0 %»
b)
nella tabella 6, è aggiunta la riga seguente:
«11
Contribuire alle competenze e all'occupazione nel campo delle tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie deep tech, tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse e biotecnologie.
0 %
0 %»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:795:oj#art-13