Art. 10
Modifiche del regolamento (UE) 2021/1058
In vigore dal 29 feb 2024
Modifiche del regolamento (UE) 2021/1058
Il regolamento (UE) 2021/1058 è così modificato:
1)
l' è così modificato:
a)
al paragrafo 1, lettera a), è aggiunto il punto seguente:
«vi)
sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) di cui all' del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3)
(*3) Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj).»;"
b)
al paragrafo 1, lettera b), è aggiunto il punto seguente:
«ix)
sostenere gli investimenti che contribuiscono all'obiettivo STEP di cui all', paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) 2024/795.»;
c)
è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Le risorse nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vi), e lettera b), punto ix), sono programmate nell'ambito delle priorità dedicate corrispondenti al rispettivo obiettivo strategico e sono limitate a un massimo del 20 % della dotazione iniziale nazionale del FESR.
La Commissione versa il 30 % della dotazione alle priorità di cui al primo comma del presente paragrafo come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum in aggiunta al prefinanziamento annuale per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060 o all'articolo 51, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4). Tale prefinanziamento eccezionale è versato entro 60 giorni dall'adozione della decisione della Commissione che approva la modifica del programma, a condizione che la modifica del programma sia presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2025.
Conformemente all'articolo 90, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060 e all'articolo 51, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1059, per l'importo versato a titolo di prefinanziamento eccezionale la Commissione effettua la liquidazione contabile non oltre il periodo contabile finale.
Conformemente all'articolo 90, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1060, eventuali interessi generati dal prefinanziamento eccezionale sono utilizzati per il programma in questione allo stesso modo del FESR e sono registrati nei conti del periodo contabile finale.
Conformemente all'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento eccezionale non può essere sospeso.
Conformemente all'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento da prendere in considerazione ai fini del calcolo degli importi da disimpegnare comprende il prefinanziamento eccezionale versato.
In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, i tassi massimi di cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi STEP sono pari al 100 %.
(*4) Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 94).»;"
2)
l' è così modificato:
a)
al paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:
«e)
se contribuiscono al conseguimento dell'obiettivo specifico legato all'OS 1, stabilito all', paragrafo 1, lettera a), punto vi), o dell'obiettivo specifico legato all'OS 2, stabilito all’, paragrafo 1, lettera b), punto ix), nelle regioni meno sviluppate e in transizione, nonché nelle regioni più sviluppate degli Stati membri il cui PIL medio pro capite è inferiore alla media dell'UE-27 misurata in standard di potere d'acquisto e calcolata sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2015-2017, con particolare attenzione alle PMI.»;
b)
al paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
«La lettera e) si applica ai programmi Interreg la cui copertura geografica all'interno dell'Unione comprenda esclusivamente le categorie di regioni di cui a tale lettera.»;
c)
è inserito il paragrafo seguente:
«3 bis. Al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo specifico legato all'OS 1, stabilito all', paragrafo 1, lettera a), punto vi), e dell'obiettivo specifico legato all'OS 2, stabilito alla lettera b), punto ix), del medesimo comma, il FESR sostiene anche attività di formazione, apprendimento permanente, riqualificazione e istruzione.»
3)
all'allegato I, la tabella I è così modificata:
a)
all'obiettivo strategico 1 è aggiunta la riga seguente:
«vi)
sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all' del regolamento (UE) 2024/795
RCO elencati per gli obiettivi specifici i), iii) e iv) RCO 125 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in tecnologie digitali e innovazioni delle tecnologie deep tech RCO 126 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in tecnologie pulite e tecnologie efficienti sotto il profilo delle risorse RCO 127 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in biotecnologie [Questi indicatori devono figurare come sottoinsiemi di RCO 01-RCO 04]
RCR elencati per gli obiettivi specifici i), iii) e iv)»;
b)
all'obiettivo strategico 2 è aggiunta la riga seguente:
«ix)
Sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all', paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) 2024/795
RCO elencati per gli obiettivi specifici i), iii), iv) e vi) legati all'obiettivo strategico 1 RCO 125 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in tecnologie digitali e innovazioni delle tecnologie deep tech RCO 126 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in tecnologie pulite e tecnologie efficienti sotto il profilo delle risorse RCO 127 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in biotecnologie [Questi indicatori devono figurare come sottoinsiemi di RCO 01-RCO 04]
RCR elencati per gli obiettivi specifici i), iii) e iv) legati all'obiettivo strategico 1»
4)
all'allegato II, la tabella è così modificata:
a)
all'obiettivo strategico 1 è aggiunta la riga seguente:
«vi)
Sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all' del regolamento (UE) 2024/795
CCO elencati per gli obiettivi specifici i), iii) e iv) legati all'obiettivo strategico 1
CCR elencati per gli obiettivi specifici i), iii) e iv) legati all'obiettivo strategico 1".
b)
all'obiettivo strategico 2 è aggiunta la riga seguente:
"ix)
Sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all', paragrafo 1, lettera a), punto ii),056 del regolamento (UE) 2024/...
CCO elencati per gli obiettivi specifici i), iii) e iv) legati all'obiettivo strategico 1
CCR elencati per gli obiettivi specifici i), iii) e iv) legati all'obiettivo strategico 1».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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