Art. 43 · Informazione, comunicazione e pubblicità

Art. 43

Informazione, comunicazione e pubblicità

In vigore dal 29 feb 2024
Informazione, comunicazione e pubblicità 1.   La Commissione può avviare attività di comunicazione per garantire la visibilità dei finanziamenti dell'Unione per il sostegno finanziario previsto nel piano per l'Ucraina, anche attraverso attività di comunicazione condotte insieme all'Ucraina. La Commissione può, se del caso, garantire che il sostegno nell'ambito dello strumento sia comunicato e riconosciuto mediante una dichiarazione di finanziamento. 2.   I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, anche, ove opportuno, attraverso il logo dell'Unione e una dichiarazione adeguata sul finanziamento che recita "finanziato dall'Unione europea – strumento per l'Ucraina" o "cofinanziato dall'Unione europea – strumento per l'Ucraina", in particolare quando promuovono attività e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il grande pubblico. 3.   La Commissione conduce attività di informazione e comunicazione sullo strumento, sulle attività intraprese a norma dello stesso e sui risultati ottenuti. Le risorse finanziarie destinate allo strumento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'. 4.   Le informazioni, le comunicazioni e la pubblicità sono fornite in un formato accessibile.
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