Art. 4 · Principi generali

Art. 4

Principi generali

In vigore dal 29 feb 2024
Principi generali 1.   La cooperazione nell'ambito dello strumento ha come fondamento e promuove i principi di efficacia dello sviluppo, se del caso, per tutte le modalità, vale a dire titolarità delle priorità di sviluppo da parte dell'Ucraina, attenzione ai risultati, partenariati inclusivi per lo sviluppo, trasparenza e responsabilità reciproca. Lo strumento si adopera per garantire un'assegnazione e un utilizzo delle risorse equilibrati e basati sulle esigenze e un adeguato equilibrio geografico dei progetti. 2.   Il sostegno proveniente dallo strumento si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. Le attività ammissibili al finanziamento a norma del presente regolamento possono ricevere sostegno da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra gli stessi costi. 3.   Per promuovere la complementarità, la coerenza e l'efficienza delle loro azioni e iniziative, la Commissione e gli Stati membri cooperano e si adoperano per evitare la duplicazione tra il sostegno fornito nell'ambito del presente regolamento e le altre forme di sostegno fornito dall’Unione, dagli Stati membri, dai paesi terzi, da organizzazioni e organismi multilaterali e regionali, quali le organizzazioni internazionali e le pertinenti istituzioni finanziarie internazionali, dalle agenzie e dai donatori non dell’Unione, in linea con i principi definiti per rafforzare il coordinamento operativo in materia di assistenza esterna, anche mediante un coordinamento rafforzato con gli Stati membri a livello locale, e attraverso l’armonizzazione delle politiche e delle procedure, in particolare dei principi internazionali di efficacia dello sviluppo. Al fine di evitare la duplicazione del sostegno, aumentare la titolarità delle autorità ucraine e semplificare il lavoro amministrativo, il sostegno nell'ambito dello strumento è integrato, per quanto possibile, negli sforzi internazionali verso un'architettura finanziaria per la ripresa dell'Ucraina ed è coordinato con i donatori e le istituzioni finanziarie internazionali pertinenti. 4.   Le attività nell'ambito dello strumento sono conformi, per quanto possibile in un paese dilaniato dalla guerra, alle norme dell'Unione in materia di clima e ambiente. Tali attività integrano la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, la tutela dell'ambiente e la conservazione della biodiversità, i diritti umani, la democrazia, la parità di genere e la non discriminazione, se del caso, la riduzione del rischio di catastrofi e la sicurezza delle infrastrutture energetiche, e favoriscono il progresso verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, promuovendo attività integrate che possano produrre effetti positivi collaterali e soddisfare più obiettivi in modo coerente, contribuendo alla riduzione della povertà e promuovendo società pacifiche e inclusive. Tali attività evitano, nella misura del possibile, gli attivi non recuperabili, sono compatibili con i principi del "non nuocere" nonché con l'approccio relativo all'integrazione della sostenibilità sul quale poggia il Green Deal europeo e sono guidate inoltre dal principio "non lasciare indietro nessuno". 5.   Lo strumento non sostiene attività o misure incompatibili con il piano nazionale per l'energia e il clima dell'Ucraina, se disponibile, o con il contributo determinato a livello nazionale nell'ambito dell'accordo di Parigi, che promuovono investimenti nei combustibili fossili o causano effetti negativi significativi sull'ambiente, sul clima o sulla biodiversità, a meno che tali attività o misure siano strettamente necessarie per conseguire gli obiettivi dello strumento, tenuto conto della necessità di ricostruire e modernizzare in modo resiliente le infrastrutture e di ripristinare l’ambiente naturale, danneggiate dalla guerra, e siano accompagnate, se del caso, da misure adeguate per evitare, prevenire o ridurre e, se possibile, compensare tali effetti negativi. 6.   In linea con il principio del partenariato inclusivo, la Commissione si adopera per garantire, ove opportuno, il controllo democratico sotto forma di consultazione da parte del governo ucraino della Verkhovna Rada, conformemente all'ordinamento costituzionale dell'Ucraina, nonché dei pertinenti portatori di interessi, tra cui le autorità locali e regionali, le parti sociali e la società civile, compresi i gruppi vulnerabili, in modo da consentire loro di partecipare alla definizione della progettazione e all'attuazione delle attività ammissibili al finanziamento nell'ambito del presente strumento nonché ai relativi processi di monitoraggio, controllo e valutazione, a seconda dei casi. Tale consultazione mira a rappresentare il pluralismo della società e della comunità imprenditoriale ucraine e l'inclusione delle diverse comunità in Ucraina. Tutte le consultazioni tengono debitamente conto della partecipazione delle donne. La Commissione incoraggia il coordinamento tra i pertinenti portatori di interessi e contribuisce a rafforzare la capacità delle organizzazioni della società civile. La Commissione assicura inoltre che la società civile in Ucraina, comprese le organizzazioni non governative, possa segnalare direttamente alla Commissione eventuali irregolarità individuate per mezzo di canali permanenti adeguati e trasmettere alla Commissione pareri sull'attuazione del piano per l'Ucraina e la valutazione delle sue misure da parte del governo ucraino. 7.   La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri e l'Ucraina, assicura l'attuazione degli impegni dell'Unione a favore dell'aumento della trasparenza e della responsabilità nella prestazione del sostegno, anche promuovendo l'attuazione e il potenziamento dei sistemi di controllo interno e delle politiche antifrode. La Commissione mette a disposizione del pubblico mediante un unico portale web informazioni sul volume e sulla destinazione del sostegno, e garantisce che i dati siano aggiornati, facilmente accessibili e disponibili in formato leggibile meccanicamente.
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