Art. 39 · Monitoraggio e relazioni

Art. 39

Monitoraggio e relazioni

In vigore dal 29 feb 2024
Monitoraggio e relazioni 1.   La Commissione monitora l'attuazione dello strumento e valuta il conseguimento degli obiettivi di cui all'. Il monitoraggio dell'attuazione è mirato e proporzionato alle attività svolte nell'ambito dello strumento. 2.   Le convenzioni di finanziamento di cui all’ e l'accordo di prestito di cui all' stabiliscono le norme e le procedure secondo le quali l'Ucraina è tenuta a riferire alla Commissione ai fini del paragrafo 1 del presente articolo. Ai fini di tale relazione, le autorità competenti ucraine dovrebbero basarsi sulle consultazioni periodiche con la Verkhovna Rada e altri portatori di interessi, comprese le autorità regionali, locali, urbane e altre autorità pubbliche, nonché con le parti sociali e le organizzazioni della società civile di cui all', paragrafo 3. 3.   Le informazioni sul sostegno fornito dall'Unione nell'ambito del quadro di investimenti per l'Ucraina sono comunicate conformemente all', paragrafo 10. 4.   La Commissione presenta simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, integrata da presentazioni trimestrali sullo stato di attuazione dello strumento. 5.   La Commissione trasmette la relazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo al comitato di cui all'.
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