Art. 33 · Meccanismo relativo a rimostranze e ricorsi

Art. 33

Meccanismo relativo a rimostranze e ricorsi

In vigore dal 29 feb 2024
Meccanismo relativo a rimostranze e ricorsi 1.   In vista di possibili rimostranze da parte di terzi, comprese le comunità e le persone interessate dai progetti sostenuti dalla garanzia per l'Ucraina, la Commissione e le delegazioni dell'Unione in Ucraina pubblicano sui loro siti web i riferimenti diretti ai meccanismi di reclamo delle controparti pertinenti che hanno concluso accordi di garanzia con la Commissione. La Commissione fornisce altresì la possibilità di ricevere direttamente i reclami relativi al trattamento delle rimostranze delle controparti ammissibili. La Commissione tiene conto delle informazioni ricevute attraverso i meccanismi di reclamo ai fini della futura cooperazione con tali controparti. 2.   Ogniqualvolta possibile, tenendo conto della tutela delle informazioni riservate e commercialmente sensibili, la Commissione pubblica sul suo portale web le informazioni sulle operazioni di finanziamento e di investimento nonché gli elementi essenziali degli accordi di garanzia per l'Ucraina, comprese le informazioni sulla personalità giuridica delle controparti ammissibili, i vantaggi attesi in termini di sviluppo e le procedure di reclamo. 3.   Conformemente alle proprie politiche di trasparenza e alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati e di accesso ai documenti e alle informazioni, le controparti ammissibili mettono a disposizione del pubblico sul loro sito web le informazioni relative a tutte le operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia per l'Ucraina, in particolare le informazioni relative alle modalità con cui tali operazioni contribuiscono al conseguimento degli obiettivi e all'osservanza degli obblighi del presente regolamento. Ove possibile, tali informazioni sono ripartite a livello di progetto. Esse tengono conto della tutela delle informazioni riservate e commercialmente sensibili. Le controparti ammissibili, inoltre, rendono pubblico il sostegno dell'Unione in tutte le informazioni che pubblicano sulle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia per l'Ucraina conformemente al presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:792:oj#art-33