Art. 30 · Attuazione della garanzia per l'Ucraina e degli strumenti finanziari

Art. 30

Attuazione della garanzia per l'Ucraina e degli strumenti finanziari

In vigore dal 29 feb 2024
Attuazione della garanzia per l'Ucraina e degli strumenti finanziari 1.   La garanzia per l'Ucraina e gli strumenti finanziari sostenuti nell'ambito del quadro di investimenti per l'Ucraina sono attuati in regime di gestione indiretta a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. 2.   Le controparti ammissibili ai fini della garanzia per l'Ucraina e le entità delegate ammissibili ai fini degli strumenti finanziari sono quelle di cui all'articolo 208, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, comprese quelle dei paesi terzi che contribuiscono alla garanzia per l'Ucraina a norma dell' del presente regolamento. Inoltre, in deroga all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, sono ammissibili ai fini della garanzia per l'Ucraina gli organismi di diritto privato di uno Stato membro, o di un paese terzo che abbia contribuito alla garanzia a norma dell' del presente regolamento, che danno assicurazioni sufficienti in merito alla propria capacità finanziaria e operativa. 3.   La Commissione garantisce l'uso efficace, efficiente, fondato sulle esigenze ed equo delle risorse disponibili tra le controparti ammissibili e, se del caso, le entità delegate ammissibili, in un approccio inclusivo, e al contempo promuove la collaborazione tra di esse tenendo debitamente conto delle loro capacità, del loro valore aggiunto, della loro esperienza e capacità di assumere rischi. 4.   La Commissione assicura un trattamento equo e trasparente di tutte le controparti ammissibili e di tutte le entità delegate ammissibili e provvede affinché siano evitati conflitti di interessi durante tutto il periodo di attuazione del quadro di investimenti per l'Ucraina. Per garantire la complementarità, la Commissione può chiedere alle controparti ammissibili ai fini della garanzia per l'Ucraina o alle entità delegate ammissibili ai fini degli strumenti finanziari qualsiasi informazione pertinente in merito alle loro operazioni non sostenute dall'Unione.
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