Art. 29
Contributi aggiuntivi alla garanzia per l'Ucraina e agli strumenti finanziari
In vigore dal 29 feb 2024
Contributi aggiuntivi alla garanzia per l'Ucraina e agli strumenti finanziari
1. Gli Stati membri, i paesi terzi e le parti terze possono contribuire alla garanzia per l'Ucraina e agli strumenti finanziari istituiti nell'ambito del quadro di investimenti per l'Ucraina. I contributi alla garanzia per l'Ucraina sono versati a norma dell'articolo 218, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
2. I contributi alla garanzia per l'Ucraina aumentano l'importo della garanzia senza comportare passività potenziali aggiuntive per l'Unione.
3. Per tutti i contributi di cui al paragrafo 1 la Commissione, a nome dell'Unione, e il donatore concludono un accordo di contributo. L'accordo contiene, in particolare, disposizioni relative alle condizioni di pagamento. La Commissione informa simultaneamente e senza ritardo il Parlamento europeo e il Consiglio in merito agli accordi di contributo conclusi.
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