Art. 26 · Norme relative al pagamento, alla trattenuta e alla riduzione del sostegno finanziario a fondo perduto e dei prestiti

Art. 26

Norme relative al pagamento, alla trattenuta e alla riduzione del sostegno finanziario a fondo perduto e dei prestiti

In vigore dal 29 feb 2024
Norme relative al pagamento, alla trattenuta e alla riduzione del sostegno finanziario a fondo perduto e dei prestiti 1.   I pagamenti del sostegno finanziario a fondo perduto e dei prestiti all'Ucraina di cui al presente articolo sono effettuati conformemente agli stanziamenti di bilancio e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. I pagamenti sono effettuati a rate. Una rata può essere erogata in una o più frazioni. 2.   Ogni trimestre l'Ucraina presenta una richiesta debitamente motivata di pagamento del sostegno finanziario a fondo perduto e del sostegno sotto forma di prestito affinché la Commissione versi tale sostegno finanziario a fondo perduto e il sostegno sotto forma di prestito sulla base della valutazione di cui al paragrafo 3. 3.   La Commissione valuta senza indebito ritardo se l'Ucraina ha soddisfatto il prerequisito stabilito all', paragrafo1, e ha conseguito in modo soddisfacente le tappe qualitative e quantitative stabilite nella decisione di esecuzione del Consiglio di cui all', paragrafo 1. Il conseguimento soddisfacente delle tappe qualitative e quantitative presuppone che le misure relative alle tappe conseguite dall'Ucraina in modo soddisfacente non siano state annullate dall'Ucraina. La Commissione può farsi assistere da esperti nell’effettuare la propria valutazione. 4.   Se effettua una valutazione positiva del conseguimento soddisfacente delle tappe qualitative e quantitative, la Commissione presenta al Consiglio senza indebito ritardo una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che stabilisce il conseguimento soddisfacente delle condizioni per i pagamenti di cui al paragrafo 3. Il Consiglio delibera, di norma, entro tre settimane dal ricevimento di tale proposta. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare la proposta della Commissione e adottare la proposta modificata mediante una decisione di esecuzione. Sulla base della decisione di esecuzione del Consiglio, la Commissione adotta una decisione che autorizza l'erogazione della parte del sostegno finanziario a fondo perduto e del prestito corrispondente a tali tappe. 5.   Se effettua una valutazione negativa del conseguimento delle tappe qualitative e quantitative secondo il calendario indicativo, la Commissione informa il Consiglio e il Parlamento senza indebito ritardo ed è trattenuto il pagamento del sostegno finanziario a fondo perduto e del prestito corrispondente a tali tappe. In conformità del paragrafo 4, il pagamento trattenuto è erogato soltanto allorché, nell'ambito di una successiva richiesta di pagamento, l'Ucraina comprova di aver adottato le misure necessarie per garantire il conseguimento soddisfacente delle tappe qualitative e quantitative. La Commissione elabora, a titolo di orientamento, una metodologia per il trattamento del conseguimento parziale delle tappe. 6.   Se ritiene che l'Ucraina non abbia adottato le misure necessarie entro un periodo di 12 mesi dalla valutazione negativa iniziale di cui al paragrafo 5, la Commissione trasmette all'Ucraina una notifica in tal senso. L'Ucraina può presentare le sue osservazioni entro un termine di due mesi dalla comunicazione della notifica della Commissione. Se conclude che l'Ucraina non ha adottato le misure necessarie, la Commissione presenta una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che riduce l'importo del sostegno finanziario a fondo perduto e del prestito in modo proporzionale alla parte corrispondente alle pertinenti tappe qualitative e quantitative. Il Consiglio delibera, di norma, entro un mese dal ricevimento della proposta della Commissione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare la proposta della Commissione e adottare la proposta modificata mediante una decisione di esecuzione. 7.   In presenza di casi individuati o di gravi timori di irregolarità, frode, corruzione e conflitto di interessi lesivi degli interessi finanziari dell'Unione qualora non vi sia stata rettifica da parte dell'Ucraina, o di grave violazione di un obbligo derivante dagli accordi di cui agli del presente regolamento, anche sulla base delle relazioni della commissione di audit di cui all' del presente regolamento o delle informazioni fornite dall'OLAF, la Commissione può ridurre l'importo del sostegno finanziario a fondo perduto, e recuperare qualsiasi importo dovuto al bilancio dell'Unione, anche mediante compensazione in linea con l'articolo 102 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, oppure ridurre l'importo del prestito di cui al paragrafo 4 del presente articolo da erogare all'Ucraina o chiedere il rimborso anticipato del prestito. 8.   In deroga all'articolo 116, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il termine del pagamento di cui all'articolo 116, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento inizia a decorrere dalla data di comunicazione della decisione che autorizza l'erogazione all'Ucraina a norma del paragrafo 4 del presente articolo. 9.   L'articolo 116, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 non si applica ai pagamenti effettuati a norma del presente articolo e dell' del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:792:oj#art-26