Art. 25 · Finanziamenti ponte straordinari

Art. 25

Finanziamenti ponte straordinari

In vigore dal 29 feb 2024
Finanziamenti ponte straordinari 1.   Fatto salvo l', qualora l'accordo quadro non sia firmato oppure il piano per l'Ucraina non sia adottato entro il 2 marzo 2024, la Commissione può decidere di fornire all'Ucraina un sostegno straordinario limitato sotto forma di prestiti per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 1o gennaio 2024 , purché siano stati compiuti progressi soddisfacenti nella preparazione del piano per l'Ucraina, in modo da sostenere la stabilità macrofinanziaria del paese, alle condizioni che verranno stabilite in un protocollo d'intesa tra la Commissione e l'Ucraina, nel rispetto del prerequisito di cui all', paragrafo 1, in conformità dell' e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. 2.   Il protocollo d'intesa stabilisce in particolare le condizioni politiche, la pianificazione finanziaria indicativa e gli obblighi di informazione, proporzionati alla durata del finanziamento. Le condizioni politiche comprendono l'impegno a rispettare i principi della sana gestione finanziaria, con particolare attenzione alla lotta contro la corruzione e il riciclaggio, nonché misure volte a migliorare la gestione delle entrate. Il protocollo d'intesa è adottato e modificato mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'. 3.   L'ammontare del sostegno di cui al paragrafo 1 non supera l'importo di 1 500 000 000 EUR su base mensile. La Commissione conclude con l'Ucraina un accordo di prestito conforme all' o all', a seconda dei casi.
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