Art. 23
Sovvenzione per gli oneri finanziari
In vigore dal 29 feb 2024
Sovvenzione per gli oneri finanziari
1. In deroga all'articolo 220, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e compatibilmente con le risorse disponibili, lo strumento può assumersi i costi di finanziamento, i costi di gestione della liquidità e il costo del servizio per le spese amministrative generali relative all'assunzione e all'erogazione dei prestiti ("sovvenzione per gli oneri finanziari"), ad eccezione dei costi relativi al rimborso anticipato del prestito. Per il periodo dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027 la sovvenzione per gli oneri finanziari è disciplinata dal capo V.
2. L'Ucraina può richiedere ogni anno la sovvenzione per gli oneri finanziari di cui al paragrafo 1. La Commissione può concedere una sovvenzione per gli oneri finanziari per un importo non superiore ai limiti degli stanziamenti disponibili nel bilancio annuale.
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