Art. 21 · Quadro di valutazione del piano per l'Ucraina

Art. 21

Quadro di valutazione del piano per l'Ucraina

In vigore dal 29 feb 2024
Quadro di valutazione del piano per l'Ucraina 1.   La Commissione istituisce un quadro di valutazione del piano per l'Ucraina ("quadro di valutazione"), che illustra i progressi compiuti nell'attuazione del piano per l'Ucraina. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all' per integrare il presente regolamento definendo gli elementi dettagliati del quadro di valutazione al fine di illustrare i progressi nell'attuazione del piano per l'Ucraina di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3.   Il quadro di valutazione è operativo entro il 1o gennaio 2025 ed è aggiornato dalla Commissione due volte l'anno. Il quadro di valutazione è messo a disposizione del pubblico online.
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