Art. 20
Modifiche del piano per l'Ucraina
In vigore dal 29 feb 2024
Modifiche del piano per l'Ucraina
1. Qualora il piano per l'Ucraina, comprese le pertinenti tappe qualitative e quantitative, non possa più essere realizzato dall'Ucraina, in tutto o in parte, a causa di circostanze oggettive, le autorità ucraine, previa consultazione della Verkhovna Rada, se del caso, possono proporre modifiche al piano per l'Ucraina.
2. La Commissione, d'intesa con l'Ucraina, può presentare una proposta di modifica della decisione di esecuzione del Consiglio di cui all', paragrafo 1, in particolare per tener conto di mutamenti delle circostanze che consentano un aumento dell'ambizione o di una variazione degli importi disponibili, dovuta segnatamente ai contributi aggiuntivi di cui all', paragrafo 4, provenienti dagli Stati membri o da altre fonti. Il Consiglio può chiedere alla Commissione di valutare se le condizioni di cui al presente paragrafo sono soddisfatte e presentare, se del caso, la pertinente proposta.
3. Se ritiene che i motivi addotti dall'Ucraina giustifichino una modifica del piano, la Commissione valuta il piano per l'Ucraina modificato in conformità dell' e presenta senza indebito ritardo una proposta di modifica della decisione di esecuzione del Consiglio di cui all', paragrafo 1. Il Consiglio delibera, di norma, entro un mese dal ricevimento della proposta della Commissione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare la proposta della Commissione e adottare la proposta modificata mediante una decisione di esecuzione.
Storico versioni
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