Art. 18
Valutazione del piano per l'Ucraina da parte della Commissione
In vigore dal 29 feb 2024
Valutazione del piano per l'Ucraina da parte della Commissione
1. La Commissione valuta senza indebito ritardo la pertinenza, la completezza e l'adeguatezza del piano per l'Ucraina o, se del caso, della modifica dello stesso di cui all', e presenta una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio conformemente all', paragrafo 1. Nell'effettuare tale valutazione, la Commissione agisce in stretta collaborazione con l'Ucraina e i partner internazionali che contribuiscono all'attuazione del piano. La Commissione può formulare osservazioni, chiedere informazioni supplementari o chiedere all'Ucraina di modificare il progetto di piano per l'Ucraina di cui all’, paragrafo 2.
2. Nel valutare il piano per l'Ucraina e nel determinare l'importo da assegnare al paese, la Commissione tiene conto delle pertinenti informazioni analitiche disponibili sull'Ucraina, compresa la situazione macroeconomica e la sostenibilità del debito del paese, della motivazione e degli elementi forniti dall'Ucraina, di cui all', paragrafo 1, e di qualsiasi altra informazione pertinente tra cui, in particolare, le informazioni di cui all', paragrafo 6.
3. Nella sua valutazione la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:
a)
se il piano per l'Ucraina rappresenta una risposta fondata sulle esigenze, coerente, completa e adeguatamente equilibrata agli obiettivi enunciati all', comprese le riforme strutturali e le misure volte a promuovere la convergenza con l'Unione, potenziare lo Stato di diritto, la democrazia, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nonché l'applicazione delle condizioni di cui all', paragrafo 2, affinché nel suo complesso il piano per l'Ucraina innalzi il tasso di crescita dell'economia ucraina, riduca le disuguaglianze economiche e sociali e garantisca il progresso dell'Ucraina verso le norme sociali, economiche e ambientali dell'Unione;
b)
se il piano per l'Ucraina contribuisce ad affrontare le sfide pertinenti individuate nel contesto del percorso di adesione dell'Ucraina, ed è coerente con tale finalità, come indicato nel parere della Commissione, nella relazione analitica e nell'accordo di associazione che include un’area di libero scambio globale e approfondito;
c)
se il piano per l'Ucraina e le relative misure sono coerenti con i principi generali di cui all', nonché con i requisiti, i piani e i programmi di cui all';
d)
se il piano per l'Ucraina risponde alle esigenze di ripresa, ripristino, ricostruzione e modernizzazione conseguenti alla guerra di aggressione della Russia nelle regioni e nei comuni dell'Ucraina rafforzandone così lo sviluppo economico, sociale, ambientale e territoriale inclusivo e sostenibile, accresce la coesione sociale e sostiene la riforma del decentramento in tutta l'Ucraina e la convergenza verso gli standard dell'Unione; se tiene conto dei poteri, dei compiti e delle responsabilità assegnati ai diversi livelli delle amministrazioni; se la metodologia e i processi usati per selezionare e attuare i progetti e dei meccanismi previsti per coinvolgere le autorità subnazionali, in particolare i comuni, e le organizzazioni della società civile nel processo decisionale riguardante l'utilizzo del sostegno nel processo di ricostruzione a livello locale e nel processo di controllo democratico, in particolare l'accesso tempestivo ed equo alle informazioni e ai fondi per le autorità subnazionali competenti sono adeguati; se la metodologia applicata per monitorare le spese correlate ai progetti di ricostruzione selezionati e attuati da dette autorità subnazionali è adeguata e se tali progetti rappresentano una quota sufficientemente importante del sostegno;
e)
se le misure previste dal piano per l'Ucraina sono tali da contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad esso, alla tutela dell'ambiente, compresa la conservazione della biodiversità, e alla transizione verde, o ad affrontare le sfide che ne conseguono; se le misure incluse nel piano per l'Ucraina sono compatibili con il principio "non arrecare un danno significativo", per quanto possibile in un contesto di ripresa e ricostruzione bellica o postbellica;
f)
se le misure previste dal piano per l'Ucraina sono tali da contribuire alla promozione dello Stato di diritto;
g)
se le misure previste dal piano per l'Ucraina sono tali da contribuire agli obiettivi sociali, compresa l'inclusione dei gruppi in situazioni di vulnerabilità, e a garantire l'interesse superiore dei minori;
h)
se le misure previste dal piano per l'Ucraina sono tali da promuovere la parità di genere e l'emancipazione di donne e ragazze;
i)
se le modalità proposte dall'Ucraina sono tali da garantire un'attuazione, un monitoraggio e una rendicontazione efficaci del piano per l'Ucraina, ed eventuali aggiornamenti dello stesso, in particolare il debito coinvolgimento della Verkhovna Rada, comprese le tappe qualitative e quantitative misurabili e i relativi indicatori;
j)
se le modalità proposte dall'Ucraina sono tali da garantire efficacemente un adeguato livello di protezione degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare prevenendo, individuando e correggendo le irregolarità, la frode, tutte le forme di corruzione, tra cui quella ad alto livello, i conflitti di interesse o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione; se le modalità proposte assicurano l'indagine e il perseguimento efficaci dei reati a danno dei fondi erogati nell'ambito dello strumento e garantiscono una rapida cooperazione giudiziaria con le autorità competenti dell'Unione e dei suoi Stati membri; qualora le modalità proposte dall'Ucraina sono tali da evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte dello strumento e di altri programmi dell'Unione, così come di altri donatori;
k)
se la Verkhovna Rada è stata debitamente consultata e se il piano per l'Ucraina tiene conto, se del caso, dei contributi dei portatori di interessi, compresi gli organi rappresentativi e le autorità locali e regionali, le parti sociali e le organizzazioni della società civile, conformemente al quadro giuridico nazionale;
l)
se il piano per l'Ucraina garantisce che altri donatori siano in grado di sostenere i suoi obiettivi.
4. Ai fini della valutazione del piano per l'Ucraina presentato dall'Ucraina, la Commissione può farsi assistere da esperti.
Storico versioni
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